SussidiarietÃ
Sussidiariet à [principio di] (d. amm.)
Il () postula che la generalit à dei compiti e delle funzioni cedute dallo Stato sia conferita agli enti pi ù vicini ai cittadini, quindi ai Comuni e, in seconda battuta, agli altri enti locali compatibilmente con le loro possibilit à operative.
Questo principio è stato accolto nel nostro ordinamento, dapprima a livello di legislazione ordinaria (L. 59/1997), poi costituzionale (L. cost. 3/2001 di modifica al Titolo V, Parte II della Costituzione).
In particolare il co. 4 dell'attuale art. 118 Cost., fa assurgere a rango di principio costituzionale anche la cd. sussidiariet à orizzontale.
Per capire la distinzione tra le due forme di () (verticale e orizzontale) è necessario porre a confronto due commi dell'art. 118 Cost.:
nel co. 2 le funzioni amministrative sono ripartite in senso discendente laddove si precisa che i Comuni, le Province e le Citt à metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie alle quali vanno aggiunte quelle che possono essere conferite dallo Stato e dalle Regioni con apposite leggi (sussidiariet à verticale);
nel co. 4, invece, sia lo Stato che gli altri enti territoriali sono invitati a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivit à di interesse generale (sussidiariet à orizzontale).
Ne consegue un doppio corollario: gli enti territoriali devono agire preferenzialmente tramite il coinvolgimento nell'azione amministrativa dei singoli interessati e dei gruppi sociali; e inoltre, possono intervenire solo laddove l'iniziativa privata economica e sociale non sia capace di raggiungere gli obiettivi prefissati ovvero li raggiunga a prezzo di diseconomie e inefficienze.
Dai due tipi di () scaturiscono diverse conseguenze pratiche. Quella verticale conduce all'affermazione di un modello decentrato di amministrazione pubblica, sotto un profilo amministrativo, e all'allargamento degli istituti di democrazia diretta sotto un profilo politico-costituzionale. La () orizzontale porta, invece, alla liberalizzazione delle attivit à private, al ritiro dello Stato dall'economia, alle privatizzazioni e alla deregolamentazione amministrativa, sub specie di delegificazione e di semplificazione.
Entrambi i tipi di (), d'altro conto, sono componibili in un unico disegno piramidale di competenze che parte dagli individui per giungere, attraverso le formazioni giuridiche private e pubbliche intermedie, fino allo Stato.