Sussidiarietà

Sussidiarietà [principio di] (d. amm.)
Il (—) postula che la generalità dei compiti e delle funzioni cedute dallo Stato sia conferita agli enti più vicini ai cittadini, quindi ai Comuni e, in seconda battuta, agli altri enti locali compatibilmente con le loro possibilità operative.
Questo principio è stato accolto nel nostro ordinamento, dapprima a livello di legislazione ordinaria (L. 59/1997), poi costituzionale (L. cost. 3/2001 di modifica al Titolo V, Parte II della Costituzione).
In particolare il co. 4 dell'attuale art. 118 Cost., fa assurgere a rango di principio costituzionale anche la cd. sussidiarietà orizzontale.
Per capire la distinzione tra le due forme di (—) (verticale e orizzontale) è necessario porre a confronto due commi dell'art. 118 Cost.:
— nel co. 2 le funzioni amministrative sono ripartite in senso discendente laddove si precisa che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie alle quali vanno aggiunte quelle che possono essere conferite dallo Stato e dalle Regioni con apposite leggi (sussidiarietà verticale);
— nel co. 4, invece, sia lo Stato che gli altri enti territoriali sono invitati a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà orizzontale).
Ne consegue un doppio corollario: gli enti territoriali devono agire preferenzialmente tramite il coinvolgimento nell'azione amministrativa dei singoli interessati e dei gruppi sociali; e inoltre, possono intervenire solo laddove l'iniziativa privata economica e sociale non sia capace di raggiungere gli obiettivi prefissati ovvero li raggiunga a prezzo di diseconomie e inefficienze.
Dai due tipi di (—) scaturiscono diverse conseguenze pratiche. Quella verticale conduce all'affermazione di un modello decentrato di amministrazione pubblica, sotto un profilo amministrativo, e all'allargamento degli istituti di democrazia diretta sotto un profilo politico-costituzionale. La (—) orizzontale porta, invece, alla liberalizzazione delle attività private, al ritiro dello Stato dall'economia, alle privatizzazioni e alla deregolamentazione amministrativa, sub specie di delegificazione e di semplificazione.
Entrambi i tipi di (—), d'altro conto, sono componibili in un unico disegno piramidale di competenze che parte dagli individui per giungere, attraverso le formazioni giuridiche private e pubbliche intermedie, fino allo Stato.