Giunta
Giunta
() comunale (d. amm.)
La () pu ò definirsi organo esecutivo dell'ente locale con competenza autonoma, seppur residuale, su tutte le materie non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Inoltre essa assume il carattere di organo fiduciario del Sindaco, rispetto ai cui programmi politico-amministrativi svolge attivit à di intensa collaborazione.
A norma dell'art. 47 del D.Lgs. 267/2000, la () è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a sedici unit à.
Sul punto, infatti, l'art. 47, comma 2, T.U. riconosce allo statuto la possibilit à di fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi .
Si ricordi, inoltre, che dopo la riforma operata dalla L. 81/1993 (che ha introdotto nell'ordinamento degli enti locali il meccanismo dell'elezione diretta del Sindaco i componenti della () vengono nominati da quest'ultimo, che ne d à comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
() per il regolamento (d. cost.)
Organo della Camera e del Senato composto rispettivamente da 10 deputati e 10 senatori con funzioni di esame e proposta in materia di modificazioni o aggiunte ai regolamenti parlamentari.
Inoltre, la () è chiamata ad esprimere pareri su questioni di interpretazione dei regolamenti nonch é, alla Camera, sui conflitti di competenza insorti tra le commissioni permanenti [Commissioni (parlamentari)].
() per le autorizzazioni a procedere (d. cost.)
Ad essa spetta il compito di vagliare le richieste di autorizzazione ex art. 68 Cost. (notevolmente ridotte a seguito dell'approvazione della L.Cost. 3/93). La decisione spetta in ogni caso all'Assemblea.
Al Senato la funzione della () è svolta dalla Giunta per le elezioni e le immunit à [Immunit à (parlamentare)].
() per le elezioni (d. cost.)
Tale organo parlamentare è presente sia alla Camera che al Senato (dove assume la denominazione di () e le immunit à parlamentari). Si compone di trenta deputati e ventitr é senatori nominati rispettivamente dai Presidenti delle due Camere e assolve la funzione di verificare la regolarit à delle operazioni elettorali e di riferire all'Assemblea sulle cause di ineleggibilit à, incompatibilit à e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
Al Senato la giunta è competente a vagliare anche le richieste di autorizzazione a procedere ex art. 68 Cost. [Giunta (per le autorizzazioni a procedere); Immunit à (parlamentari)].
() provinciale (d. amm.)
() regionale (d. amm.)
Su questo punto si ricordi inoltre che la L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 ha disposto anche per le Regioni a Statuto speciale l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale.
La () ha una competenza amministrativa generale: ha il potere di emanare circolari e di disciplinare il suo stesso funzionamento attraverso un apposito regolamento interno. Inoltre partecipa alla funzione di indirizzo politico attraverso l'attuazione del programma politico fissato dal Consiglio, ha potere di iniziativa legislativa, predispone il bilancio consuntivo e il conto consuntivo, predispone i programmi di sviluppo regionale.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla L. Cost. 1/1999 la (), se lo Statuto lo prevede, pu ò esercitare anche la potest à regolamentare.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit à e di incompatibilit à del Presidente e degli altri componenti della () sono disciplinati con legge regionale, nei limiti dei princ ìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
A norma dell'art. 1263 Cost., la () deve dimettersi qualora sia stata approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonch é in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o di dimissioni volontarie dello stesso.
Il medesimo effetto consegue alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.