Querela
Querela (d. proc. pen.)
Condizione di procedibilit à che consente l'instaurarsi del processo penale: essa si ha quando la punizione del colpevole è lasciata alla volont à della persona offesa.
Sono punibili a () i reati per i quali non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza di procedimento; la legge indica esplicitamente per quali reati si procede a ().
La volont à punitiva del privato, una volta esercitato il diritto di (), deve permanere durante tutto il corso del procedimento, sia all'inizio dell'azione penale, sia durante l'iter processuale.
La rinuncia e la remissione della () sono, infatti, atti attraverso cui il soggetto, titolare del diritto alla (), manifesta in via preventiva (rinuncia) o in via successiva (remissione) la volont à di dismetterlo.
Il diritto di querela si esercita attraverso una dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, nel termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Per i reati di violenza sessuale previsti dagli artt. 609bis, 609ter e 609quater c.p. la () pu ò proporsi nel termine di 6 mesi ed è irrevocabile.
Il diritto di () si estingue con la morte della persona offesa. Nel caso di reato commesso in danno di pi ù persone, la querela pu ò essere presentata anche da una sola di esse. La () si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
() di falso (d. proc. civ.)
Essa pu ò essere proposta da colui contro il quale si vuol far valere la scrittura, in qualsiasi atto e grado del giudizio, finch é la verit à del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Nel caso in cui si sia gi à svolto un giudizio di verificazione passato in giudicato la () non è proponibile, qualora si voglia sostenere la stessa falsit à che è stata gi à esclusa nel giudizio di verificazione. Ma questa preclusione viene meno se:
l'oggetto della () è diverso (es.: nel giudizio di verificazione si era sostenuta la falsit à della sola sottoscrizione, mentre con la () si assume falso il testo della scrittura);
la () si riferisce a fatti successivi al giudicato (es.: una contraffazione che si afferma essere stata compiuta dopo il giudizio di verificazione).
Sulla () è competente, per materia, il Tribunale e la decisione sar à pronunciata sempre dal Collegio, anche se la () è proposta in via incidentale in giudizi per i quali la competenza a decidere il merito spetta al giudice di pace o al Tribunale in composizione monocratica.
Il Collegio pronuncia sulla () con sentenza: se rigetta la () ordina la restituzione del documento, l'annotazione della sentenza sul documento e pu ò condannare il querelante ad una pena pecuniaria; se accoglie la (), d à le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p.