Querela

Querela (d. proc. pen.)
Condizione di procedibilità che consente l'instaurarsi del processo penale: essa si ha quando la punizione del colpevole è lasciata alla volontà della persona offesa.
Sono punibili a (—) i reati per i quali non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza di procedimento; la legge indica esplicitamente per quali reati si procede a (—).
La volontà punitiva del privato, una volta esercitato il diritto di (—), deve permanere durante tutto il corso del procedimento, sia all'inizio dell'azione penale, sia durante l'iter processuale.
La rinuncia e la remissione della (—) sono, infatti, atti attraverso cui il soggetto, titolare del diritto alla (—), manifesta in via preventiva (rinuncia) o in via successiva (remissione) la volontà di dismetterlo.
Il diritto di querela si esercita attraverso una dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, nel termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Per i reati di violenza sessuale previsti dagli artt. 609bis, 609ter e 609quater c.p. la (—) può proporsi nel termine di 6 mesi ed è irrevocabile.
Il diritto di (—) si estingue con la morte della persona offesa. Nel caso di reato commesso in danno di più persone, la querela può essere presentata anche da una sola di esse. La (—) si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
() di falso (d. proc. civ.)
È l'istanza diretta ad ottenere l'accertamento della falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o giudizialmente verificata.
Essa può essere proposta da colui contro il quale si vuol far valere la scrittura, in qualsiasi atto e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Nel caso in cui si sia già svolto un giudizio di verificazione passato in giudicato la (—) non è proponibile, qualora si voglia sostenere la stessa falsità che è stata già esclusa nel giudizio di verificazione. Ma questa preclusione viene meno se:
— l'oggetto della (—) è diverso (es.: nel giudizio di verificazione si era sostenuta la falsità della sola sottoscrizione, mentre con la (—) si assume falso il testo della scrittura);
— la (—) si riferisce a fatti successivi al giudicato (es.: una contraffazione che si afferma essere stata compiuta dopo il giudizio di verificazione).
Sulla (—) è competente, per materia, il Tribunale e la decisione sarà pronunciata sempre dal Collegio, anche se la (—) è proposta in via incidentale in giudizi per i quali la competenza a decidere il merito spetta al giudice di pace o al Tribunale in composizione monocratica.
Il Collegio pronuncia sulla (—) con sentenza: se rigetta la (—) ordina la restituzione del documento, l'annotazione della sentenza sul documento e può condannare il querelante ad una pena pecuniaria; se accoglie la (—), dà le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p.