Scrittura privata

Scrittura privata (d. civ.; d. proc. civ.)
Prova documentale di natura dichiarativa che ha per contenuto una dichiarazione dell'autore del documento, che può essere una dichiarazione di scienza o di volontà.
In particolare, costituisce (—) qualunque documento scritto, non proveniente da un pubblico ufficiale, e sottoscritto dalla parte.
La (—) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).
Si considera riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Inoltre, la (—) prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte (comparsa) contro cui è prodotta non la disconosce, o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza, o nella prima risposta successiva alla produzione. Quando la (—) è prodotta in copia autentica, il giudice può concedere alla parte un termine per deliberare, purché questa ne faccia istanza (art. 215 c.p.c.).
Qualora la (—) venga disconosciuta, la parte che l'ha prodotta in giudizio e che intende ancora valersene deve proporre istanza per la verificazione giudiziale della stessa aprendo in tal modo un accertamento incidentale sull'autenticità della scrittura.
Tale istanza può peraltro proporsi anche in via principale, cioè indipendentemente dalla pendenza di un altro processo, sempre che la parte vi abbia interesse [Verificazione di scrittura privata].
La (—) autenticata o riconosciuta nei vari modi su elencati ha l'identica efficacia probatoria dell'atto pubblico.