Scrittura privata
Scrittura privata (d. civ.; d. proc. civ.)
Prova documentale di natura dichiarativa che ha per contenuto una dichiarazione dell'autore del documento, che pu ò essere una dichiarazione di scienza o di volont à.
In particolare, costituisce () qualunque documento scritto, non proveniente da un pubblico ufficiale, e sottoscritto dalla parte.
La () fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).
Si considera riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ci ò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identit à della persona che sottoscrive.
Inoltre, la () prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte (comparsa) contro cui è prodotta non la disconosce, o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza, o nella prima risposta successiva alla produzione. Quando la () è prodotta in copia autentica, il giudice pu ò concedere alla parte un termine per deliberare, purch é questa ne faccia istanza (art. 215 c.p.c.).
Qualora la () venga disconosciuta, la parte che l'ha prodotta in giudizio e che intende ancora valersene deve proporre istanza per la verificazione giudiziale della stessa aprendo in tal modo un accertamento incidentale sull'autenticit à della scrittura.
Tale istanza pu ò peraltro proporsi anche in via principale, cio è indipendentemente dalla pendenza di un altro processo, sempre che la parte vi abbia interesse [Verificazione di scrittura privata].
La () autenticata o riconosciuta nei vari modi su elencati ha l'identica efficacia probatoria dell'atto pubblico.