Istanza

Istanza (d. proc. civ.; d. amm.)
Nel procedimento amministrativo, l'(—) è la richiesta di un privato finalizzata all'ottenimento di un provvedimento a suo favore. L'(—) è denominata esposto quando da essa non derivano obblighi per la pubblica amministrazione.
Nel processo civile, invece, si tratta di una domanda volta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale. Può assumere la forma del ricorso (art. 747 c.p.c.), di atto di citazione (art. 216 c.p.c.), ovvero può essere contenuta nel verbale d'udienza (es.: la richiesta di nomina del consulente tecnico d'ufficio).
() di procedimento (d. proc. pen.)
È una condizione di procedibilità analoga alla querela. L'(—) non ha bisogno di formule sacramentali e può essere diretta anche contro ignoti. Consiste in una manifestazione di volontà punitiva in ordine a un determinato fatto-reato. L'(—) è prevista per taluni delitti commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero che sarebbero punibili d'ufficio se commessi nello Stato.
L'(—) può essere presentata anche ad un agente consolare all'estero, entro 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole nel territorio nazionale. L'(—), a differenza della querela, è irrevocabile ma, analogamente a quest'ultima, si estende di diritto a tutti gli autori del fatto-reato e vale anche se proviene solo da uno degli offesi.