Istanza
Istanza (d. proc. civ.; d. amm.)
Nel procedimento amministrativo, l'() è la richiesta di un privato finalizzata all'ottenimento di un provvedimento a suo favore. L'() è denominata esposto quando da essa non derivano obblighi per la pubblica amministrazione.
Nel processo civile, invece, si tratta di una domanda volta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale. Pu ò assumere la forma del ricorso (art. 747 c.p.c.), di atto di citazione (art. 216 c.p.c.), ovvero pu ò essere contenuta nel verbale d'udienza (es.: la richiesta di nomina del consulente tecnico d'ufficio).
() di procedimento (d. proc. pen.)
L'() pu ò essere presentata anche ad un agente consolare all'estero, entro 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole nel territorio nazionale. L'(), a differenza della querela, è irrevocabile ma, analogamente a quest'ultima, si estende di diritto a tutti gli autori del fatto-reato e vale anche se proviene solo da uno degli offesi.