Verificazione di scrittura privata
Verificazione di scrittura privata (d. proc. civ.)
Il giudizio di () tende ad accertare la paternit à di una scrittura privata. Pu ò proporsi in via principale o in via incidentale (artt. 216 ss. c.p.c.).
Pi ù frequente è quest'ultima ipotesi che si ha quando la parte che, nel corso di un processo, ha prodotto, a fini probatori, una scrittura privata, intende valersene, pur di fronte al disconoscimento della controparte. Perci ò dovr à a tal fine proporre un'azione incidentale di accertamento nello stesso processo in cui la scrittura è stata prodotta. Per proporre tale domanda sar à sempre necessario il requisito dell'interesse ad agire, nella specie dato dalla rilevanza della scrittura come prova nel processo principale e dall'insufficienza delle altre prove esistenti.
La domanda di () pu ò proporsi anche in via principale, cio è in un processo ad hoc. L'interesse ad agire consister à in tal caso nella possibilit à di dover utilizzare la scrittura a fini probatori in un futuro processo oppure in via stragiudiziale (ad es. per trascrizioni, iscrizioni etc.).
Sull'istanza di (), in qualsiasi modo sia proposta, pronuncia sempre il Collegio [Collegio (giudicante)] con sentenza se riconosce che la sottoscrizione o la scrittura provengono dalla parte che le ha negate, nella stessa sentenza pu ò condannare quest'ultima al pagamento di una pena pecuniaria.
Il giudizio di () si differenzia dal processo per querela di falso perch é pu ò avere ad oggetto solo una scrittura privata non riconosciuta ed accerta solo la provenienza dell'atto (ossia l'autenticit à della sua sottoscrizione), mentre la querela di falso accerta la genuinit à di un documento, la sua effettiva provenienza o attribuzione alla persona che se ne dichiara autore, al fine di predisporre uno strumento probatorio irrefutabile. Nel procedimento di () è ammesso ogni tipo di prova, anche se per lo pi ù si ricorre alla consulenza tecnica, mediante la comparazione grafica tra la sottoscrizione da verificare ed altre scritture sicuramente provenienti dalla parte che ha disconosciuto il documento.