Verificazione di scrittura privata

Verificazione di scrittura privata (d. proc. civ.)
Il giudizio di (—) tende ad accertare la paternità di una scrittura privata. Può proporsi in via principale o in via incidentale (artt. 216 ss. c.p.c.).
Più frequente è quest'ultima ipotesi che si ha quando la parte che, nel corso di un processo, ha prodotto, a fini probatori, una scrittura privata, intende valersene, pur di fronte al disconoscimento della controparte. Perciò dovrà a tal fine proporre un'azione incidentale di accertamento nello stesso processo in cui la scrittura è stata prodotta. Per proporre tale domanda sarà sempre necessario il requisito dell'interesse ad agire, nella specie dato dalla rilevanza della scrittura come prova nel processo principale e dall'insufficienza delle altre prove esistenti.
La domanda di (—) può proporsi anche in via principale, cioè in un processo ad hoc. L'interesse ad agire consisterà in tal caso nella possibilità di dover utilizzare la scrittura a fini probatori in un futuro processo oppure in via stragiudiziale (ad es. per trascrizioni, iscrizioni etc.).
Sull'istanza di (—), in qualsiasi modo sia proposta, pronuncia sempre il Collegio [Collegio (giudicante)] con sentenza se riconosce che la sottoscrizione o la scrittura provengono dalla parte che le ha negate, nella stessa sentenza può condannare quest'ultima al pagamento di una pena pecuniaria.
Il giudizio di (—) si differenzia dal processo per querela di falso perché può avere ad oggetto solo una scrittura privata non riconosciuta ed accerta solo la provenienza dell'atto (ossia l'autenticità della sua sottoscrizione), mentre la querela di falso accerta la genuinità di un documento, la sua effettiva provenienza o attribuzione alla persona che se ne dichiara autore, al fine di predisporre uno strumento probatorio irrefutabile. Nel procedimento di (—) è ammesso ogni tipo di prova, anche se per lo più si ricorre alla consulenza tecnica, mediante la comparazione grafica tra la sottoscrizione da verificare ed altre scritture sicuramente provenienti dalla parte che ha disconosciuto il documento.