Collegio
Collegio (teoria gen.)
La riunione del () avviene su convocazione del Presidente, e relativamente ad un ordine del giorno prefissato e preventivamente comunicato a tutti i membri.
Per l'adozione di delibere legittime, è richiesto un quorum, cio è la presenza di un certo numero, variabile a seconda dei casi, di componenti del ().
() elettorale (d. pubbl.)
() giudicante (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
Organo che esercita la funzione giudicante; la sua composizione varia a seconda dei casi (es.: il Tribunale e la Corte d'appello, sia in sede civile che in sede penale, giudicano col numero invariabile di tre votanti; la Corte d'Assise col numero invariabile di otto votanti; ciascuna sezione della Corte di Cassazione giudica col numero invariabile di cinque votanti, mentre le Sezioni Unite giudicano col numero di nove votanti). Uno dei componenti del () svolge le funzioni di presidente.
Occorre segnalare che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, con la soppressione della Pretura, il Tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti solo in alcuni casi tassativamente determinati; fuori dai casi riservati alla decisione collegiale, il Tribunale è costituito da un magistrato in funzione di giudice unico, con tutti i poteri del () [Giudice (unico)].
() sindacale (d. comm.)
Esso è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati tra i soci o tra persone estranee. I componenti del () per il primo periodo sono nominati nell'atto costitutivo; quelli successivi dall'assemblea ordinaria.
Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli altri membri saranno scelti tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche e iscritti ad albi professionali.
Una particolare disciplina è prevista per le societ à a responsabilit à limitata dove, ex art. 2477 c.c., la nomina del () è obbligatoria soltanto se il capitale non è inferiore a 120.000 euro. La nomina del () nelle s.r.l. è altres ì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435bis c.c. o se comunque è prevista nell'atto costitutivo.
Il (), in particolare, controlla l'attivit à degli amministratori, assistendo alle riunioni del consiglio di amministrazione e chiedendo eventualmente agli amministratori informazioni circa il loro operato. Controlla, inoltre, l'attivit à dell'assemblea, assistendo alle adunanze ed avendo ogni sindaco la facolt à di impugnare le deliberazioni prese in difformit à della legge o dell'atto costitutivo (art. 2377 c.c.). Pi ù in generale, spettano al collegio sindacale funzioni di vigilanza:
sull'osservanza della legge e dello statuto;
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della societ à.
Il legislatore del 2003 ha invece sottratto al () la funzione di controllo contabile tradizionalmente ad esso spettante, rimettendola ad un revisore esterno o ad una societ à di revisione.
Il D.Lgs. 88/92, con l'inserimento dell'art. 2403bis c.c., ha istituito la figura del collaboratore del sindaco che svolge specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilit à e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, a spese e sotto la responsabilit à dei sindaci.
La peculiarit à delle societ à con azioni quotate fa s ì che al () di tali societ à non si applichino gran parte delle norme civilistiche sul funzionamento e le competenze dell'organo negli ordinari enti societari e che esso riceva la pi ù rigorosa disciplina di cui agli artt. 148-154 T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98, c.d. legge Draghi).