Promessa

Promessa
() al pubblico (d. civ.)
È una promessa unilaterale a destinatario indeterminato (in incertam personam), che ha per contenuto l'assunzione di un'obbligazione nei confronti di chi si trovi in una determinata situazione (es. regalo 1000 bottiglie di vino al giocatore che segna il primo gol in campionato) o compia una data azione (es. ritrovi un bassotto smarrito). Diviene vincolante per il promittente appena è portata a conoscenza del pubblico.
La (—) è revocabile purché (art. 1990 c.c.):
— la revoca avvenga per giusta causa e sia resa pubblica nella forma stessa della (—);
— non si sia già verificata la situazione o non sia stata già compiuta l'azione prevista nella promessa.
Se alla (—) non sia apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, l'obbligatorietà cessa se, entro l'anno dalla (—), non sia stato comunicato al promittente l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista (art. 1989 c.c.).
() del fatto del terzo (d. civ.)
Consiste nell'assunzione dell'impegno di adoperarsi affinché un terzo assuma verso il promissario un'obbligazione o esegua in suo favore una determinata prestazione (art. 1381 c.c.). Per aversi (—) è necessario che il terzo non sia tenuto verso il promissario da precedenti vincoli. Discusso è se la fattispecie configuri un contratto o una promessa di pagamento.
Colui che ha assunto l'obbligo è tenuto ad indennizzare la controparte qualora il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto promesso. Si dice perciò che l'obbligazione assunta dal promittente è un'obbligazione di risultato, nel senso che, mancando il risultato promesso, il debitore è considerato inadempiente pur se abbia tenuto un comportamento diligente.
() di matrimonio (d. civ.)
() di pagamento (d. civ.)
Dichiarazione unilaterale di volontà attraverso la quale il promittente assume verso il promissario l'obbligo di eseguire un determinato pagamento (art. 1988 c.c.). Effetto della (—) è quello di dispensare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del sottostante rapporto causale, realizzando un'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi ha emesso la dichiarazione (cd. astrazione processuale). In altri termini, il promittente che voglia liberarsi dall'obbligo di pagamento ha, per effetto della promessa, l'onere di provare la inesistenza del rapporto dal quale l'obbligo stesso deriva.
() unilaterale (d. civ.)
Dichiarazione unilaterale di volontà con la quale un soggetto assume, nei confronti di una o più persone determinate o in incertam personam, l'obbligo di eseguire una certa prestazione. La (—) è da sola sufficiente a produrre l'effetto obbligatorio e non necessita, perciò, di accettazione da parte del promissario.
Le (—) producono effetti obbligatori nei soli casi previsti dalla legge, costituendo cioè un numerus clausus (art. 1987 c.c.).
I caratteri della (—) sono:
— l'unilateralità, nel senso che si perfeziona per effetto della sola dichiarazione del promittente, prescindendo dall'accettazione del destinatario;
— l'irrevocabilità;
— l'inapplicabilità della distinzione onerosità-gratuità: ciò perché la prestazione per sua natura non acquista mai il carattere di corrispettivo.
Tra le figure di (—) previste dalla legge si possono ricordare: la promessa di pagamento; la ricognizione (o riconoscimento) del debito; la promessa al pubblico; i titoli di credito; la concessione d'ipoteca.