Sponsali
Sponsali (d. civ.)
Promessa di matrimonio tra i nubendi non giuridicamente impegnativa, perch é non obbliga a contrarre matrimonio n é a eseguire ci ò che si sia eventualmente convenuto per il caso di non adempimento. Ci ò a tutela della libert à dei soggetti rispetto ad atti di natura personalissima.
Tuttavia la legge, prendendo in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa, pone a carico del promittente delle conseguenze di carattere patrimoniale. In particolare:
se la promessa è fatta per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di et à o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, o risulta dalla richiesta delle pubblicazioni, il promittente che rifiuti di eseguire la promessa senza giusto motivo, o che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro, è obbligato a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa. Il danno, in tal caso, deve essere risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondano alla condizione delle parti (art. 81 c.c.);
il promittente pu ò chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se il matrimonio non è stato contratto (art. 80 c.c.). Per i doni, a differenza del caso dell'ingiustificata rottura degli (), la legge prescinde dai motivi della rottura del fidanzamento con la conseguenza che sono tenuti a restituirli entrambi i promittenti.