Mansioni
Mansioni (d. lav.)
Indicano l'insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretesi dal datore di lavoro, ovvero l'oggetto specifico dell'obbligazione lavorativa.
L'individuazione delle (), e quindi della qualifica e categoria del lavoratore, si determina in base all'accordo contrattuale.
In assenza di una precisa individuazione delle (), come nel caso in cui le parti facciano un generico riferimento al livello contrattuale, occorre aver riguardo, al fine di stabilire la qualifica, alle () effettivamente svolte in modo stabile nell'organizzazione del lavoro.
In ogni caso occorre far riferimento alle () oggettivamente dedotte nel rapporto (cd. qualifica oggettiva) e non anche alle caratteristiche e capacit à professionali del lavoratore (cd. qualifica soggettiva).
Per obiettive esigenze di organizzazione del lavoro il datore, sia pubblico che privato, pu ò nel rispetto di determinati vincoli modificare la () del prestatore [Jus variandi] adibendolo a mansioni equivalenti o superiori e salvo il divieto di adibizione a mansioni inferiori.
Il D.Lgs. 165/2001 in cui è confluita la disciplina del D.Lgs. 29/1993, all'art. 52 sancisce che il dipendente pubblico deve essere adibito alle () per le quali è stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. La qualifica superiore pu ò essere acquisita solo per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive; l'esercizio di fatto di () superiori, invece, non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Lo svolgimento di () superiori corrispondenti alla qualifica superiore è consentita, per obiettive esigenze di servizio, solo in due ipotesi:
quando vi sia una vacanza di posto in organico, per non pi ù di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (comma 2, lett. a);
nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie (comma 2, lett. b).
In questi casi il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a () superiori ma deve, comunque, essere corrisposta la differenza di trattamento economico.
Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito per dolo o colpa grave.