Mansioni

Mansioni (d. lav.)
Indicano l'insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretesi dal datore di lavoro, ovvero l'oggetto specifico dell'obbligazione lavorativa.
L'individuazione delle (—), e quindi della qualifica e categoria del lavoratore, si determina in base all'accordo contrattuale.
È questo il cd. principio di contrattualità delle (—) e della qualifica desumibile dall'art. 2103 c.c. il lavoratore deve essere adibito alle () per le quali è stato assunto e dall'art. 96 disp. att. c.c. che prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro di far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle (—) per cui è stato assunto.
In assenza di una precisa individuazione delle (—), come nel caso in cui le parti facciano un generico riferimento al livello contrattuale, occorre aver riguardo, al fine di stabilire la qualifica, alle (—) effettivamente svolte in modo stabile nell'organizzazione del lavoro.
In ogni caso occorre far riferimento alle (—) oggettivamente dedotte nel rapporto (cd. qualifica oggettiva) e non anche alle caratteristiche e capacità professionali del lavoratore (cd. qualifica soggettiva).
È altresì possibile che il lavoratore sia assegnato a (—) polivalenti o promiscue, secondo una tendenza favorita nella prassi aziendale a vantaggio della maggiore flessibilità del lavoro. In tal caso, relativamente all'inquadramento in qualifiche, ai fini retributivi, la giurisprudenza ritiene che debba farsi riferimento alle (—) di fatto prevalenti.
Per obiettive esigenze di organizzazione del lavoro il datore, sia pubblico che privato, può nel rispetto di determinati vincoli modificare la (—) del prestatore [Jus variandi] adibendolo a mansioni equivalenti o superiori e salvo il divieto di adibizione a mansioni inferiori.
Il D.Lgs. 165/2001 in cui è confluita la disciplina del D.Lgs. 29/1993, all'art. 52 sancisce che il dipendente pubblico deve essere adibito alle (—) per le quali è stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. La qualifica superiore può essere acquisita solo per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive; l'esercizio di fatto di (—) superiori, invece, non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Lo svolgimento di (—) superiori corrispondenti alla qualifica superiore è consentita, per obiettive esigenze di servizio, solo in due ipotesi:
— quando vi sia una vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (comma 2, lett. a);
— nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie (comma 2, lett. b).
In questi casi il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a (—) superiori ma deve, comunque, essere corrisposta la differenza di trattamento economico.
Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito per dolo o colpa grave.