Polizia

Polizia
() amministrativa (d. amm.)
Il D.Lgs. 112/1998 (artt. 158 ss.), a differenza del D.P.R. 616/1977, dà una definizione precisa di (—), traducendo in norma di legge una consolidata prassi interpretativa della Corte costituzionale.
Per (—) si intende quel complesso di funzioni e compiti che concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali lo Stato conserva competenze amministrative, oppure in quelle in cui vengono esercitate le competenze, anche delegate, di Regioni ed enti locali. Si distingue, così, una (—) generale e una (—) locale o regionale, che a loro volta si contrappongono alla polizia di sicurezza, che include le funzioni e i compiti relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica, concernenti le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
() di sicurezza (d. pubbl.)
Branca dell'attività di polizia volta a garantire la preservazione dell'ordine pubblico, la sicurezza personale dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità, nonché l'integrità dei diritti patrimoniali.
La (—) si differenzia dalla polizia giudiziaria, in quanto, mentre la seconda attende ad una funzione repressiva, intervenendo solo dopo la commissione del fatto di reato allo scopo di individuare l'autore e di impedirne l'aggravamento, la prima esercita una funzione preventiva, estrinsecantesi in una attività di vigilanza, diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi.
Le funzioni di (—) sono principalmente esercitate, ai sensi dell'art. 16 della L. 121/81, dalle seguenti forze di polizia:
— Arma dei Carabinieri, forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
— Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Le autorità di (—) si distinguono in:
— Autorità nazionale (Ministro dell'interno);
— Autorità provinciali (Prefetto, Questore);
— Autorità locali (Questore, nel capoluogo di provincia e, limitatamente ad esso, i funzionari preposti ai Commissariati di polizia; il Sindaco).
() di Stato (d. pubbl.)
La L. 121/1981, successivamente modificata ex L. 668/1986, ha varato il nuovo ordinamento dell'amministrazione della (—). Scopo della norma è stato quello di smilitarizzare la (—), liberandola da un ordinamento antico ed anacronistico.
Con la L. 121/1981 la (—), infatti, perde l'immagine di piccolo esercito organizzato gerarchicamente e sottoposto alla giurisdizione dei tribunali militari, per trasformarsi in un servizio civile che risponde del suo operato dinanzi alla giurisdizione ordinaria. Tra i compiti istituzionali della (—) al primo posto si colloca la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui responsabilità generale si fa ricadere sul Ministro dell'interno, il quale ne risponde dinanzi al Parlamento.
() giudiziaria (d. proc. pen.)
La Costituzione attribuisce all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre direttamente della polizia giudiziaria (P.G.).
La (—), come soggetto del procedimento penale, ha la titolarità di poteri investigativi che sono autonomi fino a quando il pubblico ministero, cui deve riferire la notizia di reato senza ritardo, non abbia assunto la direzione delle indagini ed impartito le direttive necessarie (art. 348 c.p.p.). Va sottolineato, tuttavia, che anche dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M., la (—) può svolgere indagini di propria iniziativa.
L'art. 55 c.p.p. definisce le funzioni della (—), che possono così sintetizzarsi:
— prendere notizia dei reati;
— impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori i reati;
— ricercarne gli autori;
— compiere gli atti ritenuti necessari per assicurare le fonti di prova;
— raccogliere quanto possa servire per l'applicazione della legge penale.
La regola della diretta disponibilità della P.G. da parte dell'autorità giudiziaria trova una ulteriore conferma nell'art. 327 c.p.p., che affida la direzione delle indagini preliminari al P.M., il quale dispone direttamente della polizia giudiziaria. Va evidenziato, però, che il D.L. 27-7-2005, n. 144 (conv. in L. 31-7-2005, n. 155), al fine di disporre di un numero maggiore di uomini e mezzi nelle attività investigative e di contrasto alla criminalità ed al terrorismo, ha modificato il disposto dell'art. 59 c.p.p., precisando che la subordinazione della P.G. è limitata alle funzioni di indagine di cui all'art. 55, in modo da sgravare gli organi di polizia da attività non investigative (es. notifiche [Notificazione]) spesso loro affidate dai magistrati.
() locale (d. amm.)
È quella parte della polizia amministrativa destinata a svolgere le funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione nell'ambito regionale, provinciale o comunale a tutela degli interessi specifici delle comunità locali.
Essa è svolta da organi locali ed opera alle dirette dipendenze dell'ente locale.
Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 112/98 sul decentramento amministrativo configura la polizia amministrativa regionale e locale come materia autonoma oggetto di conferimento, trattandosi in realtà di un complesso di funzioni e compiti amministrativi da esercitare nell'ambito delle più generali attribuzioni dell'ente cui appartengono.
In particolare in essa sono ricomprese, come pure prevede l'art. 159 D.Lgs. 112/98, tutte le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti territoriali. La polizia amministrativa si distingue, così, dalla polizia di sicurezza, che ricomprende le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. La polizia di sicurezza resta riservata allo Stato, così come le funzioni di polizia amministrativa nelle materie e relativamente ai compiti rispettivamente conservati allo Stato ex legge delega 59/97.
La (—) è suddivisa nei vari settori in cui è destinata ad operare, corrispondenti alle singole materie di vigilanza e controllo.