Procedura

Procedura
() di codecisione (d. comunit.)
Procedimento di adozione degli atti normativi della Comunità Europea [CE] introdotto dal Trattato sull'Unione Europea [Maastricht (Trattato di)].
() di consultazione (d. comunit.)
È una delle procedure previste per l'adozione degli atti comunitari: in questo caso è possibile per il Consiglio dell'Unione Europea adottare un atto normativo solo dopo aver provveduto a consultare il Parlamento Europeo.
Nei diversi articoli del Trattato CE che impongono questa procedura è semplicemente previsto che il Consiglio deliberi su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo. La scarna dizione utilizzata nei trattati istitutivi è stata integrata dai principi sanciti dalla Corte di Giustizia in diverse sentenze. Essi sono:
— la consultazione del Parlamento Europeo è obbligatoria;
— non è sufficiente che il Consiglio abbia chiesto al Parlamento il suo parere, ma è necessario che l'organo esprima effettivamente la propria opinione;
— il parere deve essere dato su un testo che nella sostanza rispecchi quello successivamente adottato dal Consiglio.
() di cooperazione (d. comunit.)
Nell'Atto Unico Europeo, la (—) costituisce una delle modifiche apportate al procedimento decisionale della Comunità Europea [CE].
Tale procedura amplia le funzioni del Parlamento Europeo, rispetto al regime precedente.
Quando, infatti, viene presentata una proposta legislativa, il Parlamento la esamina attraverso un procedimento a doppia lettura. Dopo la prima lettura, esso può dare la sua opinione sulla proposta, suggerendo eventuali modificazioni, di cui la Commissione può tenere conto nella formazione della versione definitiva da sottoporre al Consiglio dell'Unione Europea. Quest'ultimo, dopo un'attenta discussione, raggiunge una posizione comune sul testo proposto dalla Commissione, apportando eventuali modifiche.
In seconda lettura il Parlamento ha tre opzioni:
— approvare la posizione comune adottata in seno al Consiglio;
— respingere il testo adottato dal Consiglio dell'Unione;
— può riproporre emendamenti inseriti in prima lettura e bocciati dal Consiglio.
() di reclutamento nella P.A. (d. amm.)
Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene, con contratto individuale di lavoro, tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
Le (—) nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
— adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
— adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
— rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
— decentramento delle procedure di reclutamento;
— composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.