Forma di governo

Forma di governo (d. cost.)
 
Se il concetto di forma di Stato fa riferimento alle relazioni che intercorrono tra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio e sovranità), il concetto di (—), invece, riguarda soltanto le relazioni che si instaurano all'interno di uno di tali elementi, vale a dire il potere sovrano (o Governo). In pratica con l'espressione (—) si intende il diverso modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato, ed in particolare tra Parlamento, Governo e Capo dello Stato.
Alla base del concetto di (—) vi è il principio della separazione dei poteri [Divisione (dei poteri)]. In virtù di tale principio ogni funzione dello Stato deve essere esercitata da organi diversi, ciascuno dotato di proprio potere di decisione, senza interferenze tra l'uno e l'altro.
Quasi tutti gli Stati contemporanei hanno accolto il principio della separazione dei poteri, anche se in concreto le soluzioni adottate sono diverse, soprattutto con riferimento ai rapporti tra chi esercita la funzione legislativa (il Parlamento) e chi esercita la funzione esecutiva (il Governo). In alcuni Paesi la separazione è netta, mentre in altri esiste un rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Governo; in alcuni Stati al vertice dell'esecutivo è posto un Presidente, mentre in altri la figura del Capo dello Stato è puramente simbolica e il Governo è controllato dal Primo ministro. Questi elementi di differenziazione hanno portato ad individuare nella realtà contemporanea diverse (—):
Con l'approvazione della Costituzione repubblicana fu introdotta in Italia una (—) parlamentare razionalizzata; il principale elemento di razionalizzazione introdotto con la Carta costituzionale del 1948 è rappresentato dalla disciplina del rapporto fiduciario che si instaura tra Parlamento e Governo, disciplina che era totalmente assente nella vigenza dello Statuto albertino.
L'art. 139 Cost. stabilisce il principio dell'immodificabilità della (—), in base al quale nessuno può proporre l'abolizione delle istituzioni repubblicane, se non al di fuori della legge.
Conseguenza della indisponibilità della (—) è che il carattere democratico dell'ordinamento repubblicano, per l'indissolubile legame tra i due termini, sia esso stesso immodificabile (anche se una parte della dottrina ha ritenuto la forma di governo modificabile, fondando tale assunto sulla L. Cost. 1/1997, che ha attribuito alla Commissione bicamerale il potere di proporre un progetto di modifica della seconda parte della Costituzione e quindi anche dell'attuale forma di governo).

Pertanto, tale principio, affermatosi iussu populi a seguito del referendum del 2 giugno 1946, a spese della forma di governo monarchica, costituisce un limite invalicabile alle possibilità di revisione costituzionale.

Le forme di governo

Parlamentare

È adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei ed è caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli la c.d. fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un Monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico. La principale caratteristica della foma di governo parlamentare è, quindi, costituita dalla commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi si instaurano complessi rapporti caratterizzati da una serie di pesi e contrappesi (il c.d. balance of powers) per cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale.

Presidenziale

Con il termine presidenzialismo si indica una forma di governo in cui il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera assai rigida, ed in particolare è accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo. Il Presidente della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed è eletto direttamente dal popolo. Le caratteristiche principali della forma di governo presidenziale sono: l’esistenza di un Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal popolo; l’assunzione da parte del Presidente del doppio ruolo di Capo dello Stato e di Capo del Governo; l’impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell’esecutivo.

Semi-presidenziale

Costituisce una soluzione intermedia tra la forma di governo  presidenziale e quella parlamentare. La sua caratteristica principale, infatti, è data dal doppio rapporto di fiducia che lega il Governo; da un lato quest’organo è nominato dal Presidente della Repubblica, ma dall’altro deve comunque godere della fiducia del Parlamento. La carica di Capo dello Stato è assunta da un Presidente eletto direttamente dal popolo e al quale sono attribuiti rilevanti poteri nella determinazione dell’indirizzo politico.

Direttoriale

È caratterizzata dal fatto che il Governo (in questo caso assume la denominazione di direttorio) viene nominato dal Parlamento ad inizio legislatura, ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia, con la garanzia quindi di poter operare in completa autonomia fino alle successive elezioni. Lo stesso direttorio assume la veste di Capo dello Stato.