Corpo elettorale

Corpo elettorale (d. cost.)
È costituito da quella parte del popolo che raggruppa tutti i cittadini titolari dell'elettorato attivo (art. 48 Cost.).
L'elettorato costituisce l'esercizio di una pubblica potestà attribuita non al singolo elettore, ma all'insieme di tutti gli elettori, allorché vengono simultaneamente convocati alle urne.
L'appartenenza al (—) è documentata e realizzata attraverso l'iscrizione nelle liste elettorali in base al sistema delle liste elettorali permanenti ed uniche (cioè utilizzabili sia per le elezioni politiche, sia per le amministrative e i referendum). Tale iscrizione avviene d'ufficio nelle liste elettorali del Comune in cui il cittadino che ne ha titolo sia residente anagrafico.
In particolare:
— l'elettorato attivo (che è la capacità di votare) costituisce per il cittadino un diritto pubblico soggettivo; è inquadrabile fra i diritti politici, cioè fra i diritti che hanno per contenuto l'esercizio di una pubblica funzione;
— l'elettorato passivo (che consiste nella capacità di essere eletto) è una facoltà riconosciuta a chi è eleggibile ed abbia i requisiti per essere elettore (di massima, l'elettorato attivo coincide con l'elettorato passivo).