Parere

Parere
() amministrativo (d. amm.)
Atto a carattere ausiliario consistente in manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell'amministrazione consultiva [Pubblica amministrazione] mirano ad illuminare, consigliare, erudire gli organi dell'amministrazione attiva. I (—) amministrativi sono di competenza di speciali organi collegiali [Organi].
I (—) possono essere:
— facoltativi: se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva il richiederli o meno;
— obbligatori: se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli all'organo consultivo. La mancata richiesta del parere comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge.
Quelli obbligatori, a loro volta, possono essere:
— non vincolanti: quando l'organo di amministrazione, pur essendo obbligato a richiederli, può anche non attenersi ad essi, discostandosene, con adeguata motivazione;
— vincolanti: se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiedere il parere e  deve uniformarsi ad esso;
— parzialmente vincolanti: l'organo amministrativo obbligato a chiederlo può però adottare un provvedimento difforme ma solo in un dato senso (es.: più favorevole all'interessato);
 conformi: l'autorità tenuta a chiederlo può decidere discrezionalmente se adottare o meno il provvedimento, ma qualora decide affermativamente, deve uniformarsi ad esso.
I (—) possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa, di coordinamento. In ogni caso possono avere un effetto propulsivo del procedimento amministrativo.
Essi si differenziano dalle proposte in quanto:
— sono condizionati da una richiesta, mentre le proposte sono spontanee;
— provengono da soggetti neutrali; le proposte da soggetti interessati;
— sono atti infraprocedimentali; invece, le proposte sono atti con cui si inizia un procedimento.
() comunitario (d. comunit.)
Atto non vincolante emanato dalla Commissione europea o dal Consiglio dell'Unione europea il quale tende a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette, in ordine ad una specifica questione.
Analogamente alle raccomandazioni, il pareri non sono sottoposti ad alcuna forma specifica e possono essere indirizzati sia agli Stati che agli altri organi comunitari o a soggetti di diritto interno degli Stati membri. La non vincolatività dei (—) non significa che gli stessi siano privi di ogni rilevanza giuridica: infatti essi, nella misura in cui riflettono la posizione della istituzione da cui promanano, determinano sempre una situazione di legittimo affidamento nei destinatari, tutelabile davanti alla Corte di Giustizia.