Contratti della Pubblica Amministrazione

Contratti della Pubblica Amministrazione (d. amm.; d. civ.)
I (—) sono gli accordi che lo Stato e gli altri enti pubblici non economici stipulano con privati per sostituire, modificare, estinguere rapporti giuridici patrimoniali.
Si tratta di negozi giuridici mediante i quali la P.A. si procura i beni ed i servizi di cui necessita non ricorrendo all'imposizione di prestazioni obbligatorie in forza della sua posizione di supremazia.
I contratti che la P.A. stipula possono essere classificati in due tipi:
— di diritto comune o ordinari, alla stipulazione dei quali le parti contraenti (private e P.A.) addivengono in regime di diritto privato, e, quindi, avvalendosi della propria autonomia privata. In queste ipotesi la P.A. perde tutti i privilegi connessi alla sua posizione di ente pubblico che cura e persegue interessi pubblici.
La P.A. infatti non può, salvo diverso accordo negoziale, recedere dal contratto nella fase delle trattative, seppure per il sopraggiungere di un nuovo assetto di interessi pubblici che rendano il negozio inopportuno. In caso di recesso ingiustificato dalle trattative, non può non sorgere per la P.A. un obbligo di risarcire alla controparte il danno da questa subito a seguito della non conclusione dell'attività contrattuale;
 ad oggetto pubblico o di diritto pubblico: sono atti negoziali collegati con alcuni tipi di provvedimenti amministrativi con cui la P.A. acconsente a trasferire a privati la disponibilità di beni o la gestione di servizi pubblici (es.: concessioni-contratto). In tal caso, ove per ragioni d'interesse pubblico o per vizi di legittimità il provvedimento sia dalla P.A. revocato o comunque annullato, l'accordo contrattuale, di cui costituisce il presupposto, non costituirà più, per la P.A., un vincolo. Infatti la P.A. può in tale ipotesi recedere dal (—) o non adempiere il contratto, senza per questo essere obbligata al risarcimento del danno subito dalla controparte.
Altra categoria di (—) è detta ad evidenza pubblica. In realtà non può parlarsi di una vera e propria categoria, si tratta piuttosto di un particolare modo di formazione e conclusione dell'accordo contrattuale, applicabile ai diversi tipi di contratti che la P.A. può concludere.
L'evidenza pubblica è articolata in due procedimenti paralleli di cui: uno è di formazione della volontà contrattuale, ed è regolato per lo più dalle norme di diritto privato, un altro, amministrativo, cui partecipano l'autorità che è parte nel contratto e l'autorità che su di essa esercita il controllo.
Lo schema dell'evidenza pubblica è così articolato:
— deliberazione a contrattare, con cui l'autorità che addiviene al contratto decide e redige lo schema di contratto. Tale deliberazione è soggetta al controllo dell'autorità a ciò preposta. Nell'ambito degli enti locali si parla di determinazione a contrattare, ed è disciplinata dall'art. 192 D.Lgs. 267/2000.
— scelta del contraente secondo i sistemi, fra loro alternativi, della: licitazione privata; asta pubblica; trattativa privata; appalto concorso;
— conclusione del contratto;
— approvazione del contratto, così concluso, da parte dell'autorità di controllo. Tale atto si pone rispetto al contratto come fatto costitutivo dell'efficacia.