Libri

Libri
() contabili (d. comm.)
() sociali (d. comm.)
Documenti di cui la legge prescrive la redazione nelle società, accanto alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c., al fine di consentire l'individuazione della composizione sociale e l'attività degli organi sociali.
Essi sono elencati nell'art. 2421 c.c. che menziona:
— il libro dei soci: in esso devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
— il libro delle obbligazioni (se sono state emesse obbligazioni): in esso bisogna indicare l'ammontare delle obbligazioni societarie emesse e di quelle estinte, il cognome e nome dei titolari delle obbligazioni e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi. Se si tratta di obbligazioni convertibili (art. 2420bis c.c.), occorre indicare anche le conversioni, quando hanno luogo;
— il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee: in esso bisogna scrivere in originale i verbali delle assemblee ordinarie e trascrivere i verbali redatti per atto pubblico; occorre che vi siano documentate anche le adunanze nelle quali non viene adottata alcuna deliberazione;
— il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione: anche in questo libro occorre verbalizzare sia le deliberazioni, sia le riunioni senza alcuna deliberazione. Esso ha una funzione importante con riguardo alla responsabilità solidale degli amministratori per la gestione della società poiché la responsabilità non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro in questione, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (art. 2392, ultimo comma, c.c.);
— il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione: in esso va documentata tutta l'attività collegiale dell'organo di controllo, nonché gli accertamenti individualmente eseguiti e le dichiarazioni di dissenso dei singoli sindaci (artt. 2403, 2404 c.c.);
— il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se questo esiste);
— il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni);
— il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447sexies.
Tutti questi (—) devono essere regolarmente tenuti: prima di essere messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c.; ad essi si applicano anche le altre norme previste all'art. 2219 c.c. per la regolare tenuta dei libri contabili [Scritture contabili].
I primi quattro (—) e l'ultimo indicati dall'elenco che precede devono essere tenuti dagli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione; il quinto a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; il sesto a cura del comitato esecutivo; il settimo a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.