Libro

Libro
() degli inventari (d. comm.)
Libro contabile obbligatorio che comprende l'inventario redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa (inventario di apertura) e poi quelli redatti successivamente ogni anno (inventari annuali); vi si devono indicare e valutare le attività e le passività relative all'impresa, nonché le attività e le passività dell'imprenditore estranee alla stessa (es.: alloggi civili, case rurali, debiti personali etc.).
Nel (—) devono essere riportati i seguenti documenti contabili:
— inventario analitico delle attività e passività;
— bilancio di fine esercizio, composto dal prospetto di stato patrimoniale e dal prospetto di conto economico.
Il (—), come il libro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato; inoltre, deve essere compilato annualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscritto dall'imprenditore.
() giornale (d. comm.)
Libro contabile obbligatorio nel quale vengono rilevati cronologicamente i fatti aziendali ed i valori da questi generati. La legge fiscale, in ogni caso, impone che le registrazioni sul (—) vengano effettuate entro 60 giorni.
Ogni registrazione che viene effettuata nel (—) si dice articolo, costituito dalla data dell'operazione, dalla specificazione dei conti da addebitare e da accreditare, dalla descrizione dell'operazione e dai valori determinati dall'operazione. Le registrazioni del (—) si riportano nel libro mastro, effettuando gli addebitamenti e gli accreditamenti dei conti secondo le indicazioni contenute negli articoli.
Il (—) è una scrittura obbligatoria [Scritture contabili] non solo ai fini civilistici ma anche ai fini fiscali.
Il (—) deve essere tenuto, come le altre scritture obbligatorie, secondo le norme di un'ordinata contabilità, anche su supporto informatico ed è conservato per dieci anni; se l'imprenditore contravviene a quest'obbligo può incorrere in particolari sanzioni. La mancanza, o la non regolare tenuta del (—), in caso di fallimento, determina il reato di bancarotta.
() mastro (d. comm.)
Il (—) è costituito dall'insieme di conti nei quali vengono effettuati gli addebitamenti e gli accreditamenti. Nei conti del (—) vengono riportati i valori rilevati nel libro giornale.
La tenuta del (—) è essenziale ai fini di una corretta contabilità, oltre ad essere obbligatoria ai fini civilistici; infatti, il legislatore ne stabilisce l'obbligatorietà quando prevede la tenuta di tutte le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa.
() matricola e libro paga
I libri contabili di matricola e paga, sui quali devono essere annotati i lavoratori occupati, le ore di lavoro e le retribuzioni corrisposte, rispondono al fine di consentire in ogni momento il controllo sull'applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali e sul corretto versamento dei contributi dovuti; trattasi quindi di libri da tenersi obbligatoriamente dall'imprenditore.
I (—) devono essere tenuti da tutte le aziende industriali e commerciali (art. 134 R.D. 1422/1924). Sono esonerati dall'obbligo di istituzione dei libri:
— gli artigiani che non occupano personale o occupano familiari coadiuvanti o soci non legati da un rapporto di lavoro subordinato;
— i datori di lavoro operanti all'estero;
— i datori di lavoro che si avvalgono di supporti magnetici.
Nel libro matricola sono iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i lavoratori occupati nell'impresa
Il datore di lavoro deve conservare i (—) per dieci anni almeno dall'ultima registrazione.
Il libro matricola ed il libro paga non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro, al fine di poter essere esibiti ad ogni richiesta dei funzionari incaricati.