Amministratore
Amministratore
() di condominio
l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, la cura dell'osservanza del regolamento di condominio, la disciplina dell'uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi nell'interesse comune, la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, nonch é il compimento degli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni dell'edificio (art. 1130 c.c.);
la rappresentanza (anche processuale) dei partecipanti al condominio, per cui pu ò agire in giudizio nei limiti delle attribuzioni sopra elencate o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ed essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (art. 1131 c.c.).
Alla fine di ciascun anno, l'() deve rendere il conto della sua gestione.
() di societ à
Il potere di amministrare è normalmente, ma non necessariamente, connesso con il potere rappresentativo, per cui pu ò accadere che uno o pi ù amministratori siano privi della rappresentanza della societ à.
Nelle societ à di persone
Il potere di amministrazione, per principio generale, spetta a ciascun socio con responsabilit à illimitata, disgiuntamente dagli altri soci (artt. 2257, 2293 c.c.) salvo diversa pattuizione. È prevista, comunque, la possibilit à di amministrazione congiuntiva: in tal caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, salvo casi di urgente necessit à al fine di evitare un danno alla societ à.
Gli () sono solidalmente responsabili verso la societ à per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale.
Nella societ à in accomandita semplice
Possono essere nominati () soltanto i soci accomandatari ai quali, in mancanza di diverse previsioni nell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta disgiuntamente. Per la nomina (se non è contenuta nel contratto sociale) e per la revoca degli () è necessario, salvo patto contrario, il consenso di tutti gli accomandatari e di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (artt. 2318 ss. c.c.).
Nella societ à per azioni e a responsabilit à limitata
Il consiglio agisce collegialmente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con divieto del voto per rappresentanza (art. 2388 c.c.). Con riguardo particolare alle S.r.l., l'art. 2475 prevede, nell'ipotesi in cui si formi un consiglio di amministrazione, il rinvio alle disposizioni ex artt. 2257 e 2258 in materia di societ à di persone.
Il consiglio di amministrazione pu ò delegare alcune proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o pi ù amministratori delegati, determinando i limiti della delega; non sono, per ò, delegabili le attribuzioni riguardanti la emissione di obbligazioni convertibili, la redazione del bilancio, l'aumento e la riduzione del capitale sociale, la redazione del progetto di fusione e di scissione.
La competenza degli ammnistratori ha carattere generale e si estende a tutte quelle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Gli amministratori sono civilmente responsabili:
verso la societ à, per l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale (artt. 2392, 2393, 2393bisc.c.);
verso i creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione ed all'integrit à del patrimonio sociale (art. 2394, 2394bisc.c.);
verso i singoli soci ed i terzi non creditori, per i danni ad essi arrecati, con colpa o dolo, nell'esercizio delle loro funzioni (art. 2395 c.c.).
Nella societ à in accomandita per azioni
Vi è un nesso indissolubile tra la qualit à di socio accomandatario e la titolarit à della carica di amministratore (al contrario di quanto è previsto per la societ à in accomandita semplice, ove gli accomandatari possono, ma non devono, esercitare le funzioni di amministrazione): l'accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore, pertanto, diviene automaticamente un accomandante (art. 2461 c.c.).
Nella societ à cooperativa
La maggioranza degli () deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2535 c.c.)
() unico