Amministratore

Amministratore
() di condominio
È l'organo esecutivo del condominio, cui compete:
— l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, la cura dell'osservanza del regolamento di condominio, la disciplina dell'uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi nell'interesse comune, la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, nonché il compimento degli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni dell'edificio (art. 1130 c.c.);
— la rappresentanza (anche processuale) dei partecipanti al condominio, per cui può agire in giudizio nei limiti delle attribuzioni sopra elencate o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ed essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (art. 1131 c.c.).
Alla fine di ciascun anno, l'(—) deve rendere il conto della sua gestione.
() di società
È un organo della società che svolge attività di gestione e di direzione dell'attività imprenditoriale, dando così esecuzione al contratto sociale.
Il potere di amministrare è normalmente, ma non necessariamente, connesso con il potere rappresentativo, per cui può accadere che uno o più amministratori siano privi della rappresentanza della società.
Nelle società di persone
Il potere di amministrazione, per principio generale, spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci (artt. 2257, 2293 c.c.) salvo diversa pattuizione. È prevista, comunque, la possibilità di amministrazione congiuntiva: in tal caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, salvo casi di urgente necessità al fine di evitare un danno alla società.
Gli (—) sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale.
Nella società in accomandita semplice
Possono essere nominati (—) soltanto i soci accomandatari ai quali, in mancanza di diverse previsioni nell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta disgiuntamente. Per la nomina (se non è contenuta nel contratto sociale) e per la revoca degli (—) è necessario, salvo patto contrario, il consenso di tutti gli accomandatari e di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (artt. 2318 ss. c.c.).
Nella società per azioni e a responsabilità limitata
È prevista la nomina di un (—) unico, ovvero di più (—), che costituiscono il consiglio di amministrazione.
Il consiglio agisce collegialmente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con divieto del voto per rappresentanza (art. 2388 c.c.). Con riguardo particolare alle S.r.l., l'art. 2475 prevede, nell'ipotesi in cui si formi un consiglio di amministrazione, il rinvio alle disposizioni ex artt. 2257 e 2258 in materia di società di persone.
Il consiglio di amministrazione può delegare alcune proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega; non sono, però, delegabili le attribuzioni riguardanti la emissione di obbligazioni convertibili, la redazione del bilancio, l'aumento e la riduzione del capitale sociale, la redazione del progetto di fusione e di scissione.
La competenza degli ammnistratori ha carattere generale e si estende a tutte quelle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Gli amministratori sono civilmente responsabili:
— verso la società, per l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale (artt. 2392, 2393, 2393bisc.c.);
— verso i creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione ed all'integrità del patrimonio sociale (art. 2394, 2394bisc.c.);
— verso i singoli soci ed i terzi non creditori, per i danni ad essi arrecati, con colpa o dolo, nell'esercizio delle loro funzioni (art. 2395 c.c.).
È possibile, infine, aversi un amministratore di fatto, soggetto privo di investitura formale per mancanza di nomina assembleare, che s'ingerisce, di fatto, nella direzione dell'impresa sociale, condizionandone le scelte operative. In concreto, tale ruolo viene spesso assunto dal cd. azionista di comando, cioè dal socio che, in forza della titolarità di un rilevante pacchetto azionario, può influenzare le decisioni dell'ente.
Nella società in accomandita per azioni
Vi è un nesso indissolubile tra la qualità di socio accomandatario e la titolarità della carica di amministratore (al contrario di quanto è previsto per la società in accomandita semplice, ove gli accomandatari possono, ma non devono, esercitare le funzioni di amministrazione): l'accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore, pertanto, diviene automaticamente un accomandante (art. 2461 c.c.).
Nella società cooperativa
La maggioranza degli (—) deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2535 c.c.)
() unico
È l'organo unipersonale al quale l'atto costitutivo o l'assemblea dei soci affida i poteri di amministrazione nelle società per azioni nel caso in cui tali poteri non siano attribuiti al consiglio d'amministrazione (organo collegiale).