Lavori

Lavori
() atipici (d. lav.)
Tipologie lavorative non inquadrabili in alcuno schema tipico, originate dalla trasformazione dei modelli produttivi della società post-industriale e caratterizzate, frequentemente, da tipici fattori di subordinazione.
Sono annoverabili tra i (—), spesso socialmente ed economicamente sottoprotetti, le numerose attività sorte dai processi di outsourcing ossia dall'esternalizzazione di funzioni ordinariamente organizzate all'interno dell'impresa (funzioni di assistenza fiscale e legale, di consulenza, di marketing etc.), nonché la vasta congerie di lavoratori autonomi che rendono la propria prestazione in condizione di sostanziale subordinazione (pony express, promotori, merchandisers, collaboratori editoriali, piccoli artigiani etc.).
Il mutamento dell'organizzazione imprenditoriale, prima basata su uno schema piramidale e ora aperta ad apporti lavorativi provenienti dall'esterno della struttura imprenditoriale, ha, infatti, determinato la commistione di fattori propri del lavoro autonomo con lo schema tipico del lavoro subordinato. Tale alterazione degli elementi tipici del lavoro subordinato ha introdotto un notevole dibattito dottrinale sulla opportunità di superare l'originaria nozione di subordinazione.
Parte della dottrina ha sostenuto l'urgenza di una revisione dell'oggetto scientifico del diritto del lavoro e del superamento dei modelli precostituiti (lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato), unitamente ad una redistribuzione della gamma di garanzie e tutele approntata dal legislatore a beneficio dei lavoratori dipendenti, con una contrazione delle stesse verso costoro e una estensione verso i lavoratori autonomi e i collaboratori, il cui lavoro, in determinati casi, presenta le medesime caratteristiche di sottoprotezione e marginalità riscontrate agli albori del lavoro subordinato.
Tali esigenze non hanno trovato risposta con la riforma del mercato del lavoro attuata con il D.Lgs. 276/2003, che si è limitata ad introdurre una tipologia contrattuale ad hoc per attività di natura autonoma rese nella forma della collaborazione coordinata e continuativa [Lavoro (a progetto)].
() parlamentari (d. cost.)
Sono le attività svolte dalle assemblee, giunte parlamentari, gruppi parlamentari, commissioni parlamentari ed altri organismi che, in conformità delle norme previste dai regolamenti delle Camere [Regolamenti (parlamentari)], si svolgono secondo il calendario dei lavori e l'ordine del giorno per consentire il corretto funzionamento delle attività delle Camere stesse.
() preparatori (d. cost.)
Insieme delle attività che precedono l'approvazione degli atti legislativi, comprendenti in special modo l'illustrazione della proposta di legge ed il dibattito che su tale proposta si apre fra i membri dell'assemblea. Particolare rilievo hanno i (—) delle leggi del Parlamento, che vengono registrati nelle raccolte degli atti parlamentari.
I (—), da un punto di vista strettamente giuridico, sono rilevanti ai fini dell'interpretazione della norma, sebbene essi non abbiano alcuna efficacia vincolante per l'interprete.
() pubblici (d. amm.)
Ai sensi dell'art. 2 della L. 109/1994, legge quadro in materia di (—), sono così definite le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica affidati da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da enti pubblici, compresi quelli economici, da enti ed amministrazioni locali, da loro associazioni e consorzi nonché da altri organismi di diritto pubblico istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e la cui attività sia controllata o finanziata in modo maggioritario da altri organismi di diritto pubblico. Benché l'espressione (—) venga spesso utilizzata, anche dal legislatore, come sinonimo di opere pubbliche, la dottrina sottolinea le differenze fra i due concetti. In particolare:
— i (—) possono anche non dar luogo ad un quid novi (ad un nuovo manufatto): i lavori di manutenzione, di miglioramento, o di recupero pur eseguiti da un ente pubblico non danno luogo ad un'opera pubblica;
— mentre l'opera pubblica deve, per definizione, essere destinata a soddisfare un interesse pubblico, i (—) possono avere per oggetto un'opera privata o destinata a diventare tale (ad esempio il restauro, eseguito a cura del Ministero per i beni e le attività culturali di un'opera d'arte di proprietà di un privato).
Il co. 1 dell'art. 19 (introdotto dalla L. 415/1998 cd. Merloni ter) dispone che i lavori pubblici possono essere realizzati mediante: a) contratti di appalto [Appalto (pubblico)]; b) contratti di concessioni di lavori pubblici; c) in economia.
() socialmente utili (d. lav.)
Strumento di politica attiva del lavoro, finalizzato a realizzare delle opportunità occupazionali, ancorché di carattere transitorio, per i lavoratori inoccupati, disoccupati, in mobilità o sospesi con diritto al trattamento d'integrazione salariale.
Questo istituto ha trovato una prima organica sistemazione con il D.L. 299/94 (conv. con L. 451/94) ed ha subito successivamente diversi interventi legislativi (L. 608/96 e L. 196/97) fino al D.Lgs. 1-12-1997, n. 468 con cui si è realizzata una prima importante riforma, soprattutto per la maggiore attenzione dedicata dal legislatore alla individuazione di specifiche tipologie di (—) mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini di impiego e alla riqualificazione professionale, nonché per la previsione di misure per la stabilizzazione dei lavoratori che avessero già prestato attività socialmente utili.
Il D.Lgs. 468/97, che abbracciava nel proprio campo di applicazione una platea vastissima di destinatari (in genere tutti i soggetti fuori dal mercato del lavoro: gli inoccupati, i disoccupati, i lavoratori in mobilità, quelli in CIG, percettori e non dei relativi trattamenti previdenziali), ha trovato notevoli difficoltà di realizzazione in virtù di un'allarmante situazione sociale connessa all'ampio utilizzo da parte di numerose amministrazioni locali dei (—) e alle relative aspettative createsi nei lavoratori stessi.
Si giunge così ad un nuovo intervento di riforma con il D.Lgs. 28-2-2000, n. 81 che circoscrive le attività che possono essere oggetto di (—), denominate ASU ovvero attività socialmente utili.
Lo scopo dichiarato è quello di esaurire il bacino dei lavoratori socialmente utili, espressione di precarietà strutturale e fonte di forti instabilità sociali, anche se tale obiettivo non si può dire sia stato perseguito con coerenza dal legislatore, basti pensare alle continue proroghe e dilazioni ai (—) in corso.
Quanto alla disciplina del rapporto tra utilizzatore e prestatore di attività, che non costituisce un rapporto di lavoro, sono autorizzati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili le P.A., gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione statale, le cooperative sociali e loro consorzi.
Lo svolgimento di attività socialmente utili dà al lavoratore diritto ad un sussidio economico mensile erogato dall'I.n.p.s.
() usuranti (d. lav.)
Sono i lavori per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee (art. 1 D.Lgs. 374/93). Vengono individuati da un'apposita tabella e sono classificati come (—), ad esempio, il lavoro notturno continuativo, i lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati, i lavori in gallerie, cave o miniere, i lavori esposti ad alte temperature.
Ai prestatori di (—) sono accordati dalla legge particolari benefici in ordine ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva per l'accesso ai trattamenti pensionistici.
A tal fine, con D.M. 19-5-1999 sono stati determinati i criteri in osservanza dei quali le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono individuare le mansioni particolarmente usuranti che danno diritto ai suddetti benefici pensionistici a causa della maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano.