Interpretazione

Interpretazione (teoria gen.)
Con tale termine si intende l'attività diretta a ricercare e a precisare il significato da attribuire a un atto normativo o negoziale.
() analogica
L'(—) è l'attività interpretativa che viene espletata nelle ipotesi in cui un caso concreto non possa essere risolto applicando una norma preesistente dell'ordinamento giuridico, quando, cioè, ci si trovi in presenza di una lacuna del diritto.
Quando ciò accade, il secondo comma dell'art. 12 disp. prel. c.c. dispone che il giudice-interprete tenga conto delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e, se il caso rimane ancora dubbio, decida secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Il procedimento di integrazione del diritto si articola, quindi, in due momenti successivi:
— innanzitutto il giudice può avvalersi del ragionamento analogico (cd. analogia legis o analogia di legge), vale a dire può applicare alla fattispecie soggetta alla sua attenzione la disciplina prevista per altra fattispecie, laddove ritenga di poter accomunare entrambe sotto la stessa ratio (o principio), dalla quale non può che derivare una stessa conseguenza giuridica;
— qualora il ragionamento analogico non sia sufficiente a risolvere il caso concreto, il giudice non può affidarsi a criteri esterni al diritto positivo (diritto naturale, coscienza individuale del giudice etc.), ma deve ricorrere ai principi generali dell'ordinamento giuridico, sanciti dalla Costituzione o ricavabili da norme di legge (analogia iuris).
La (—) non può essere applicata alle norme penali ed eccezionali (art. 14 disp. prel. c.c.); nel primo caso, ad escluderlo è il principio di legalità penale, sancito dall'art. 25 Cost., in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non era considerato reato nel momento in cui è stato compiuto; nel secondo è il carattere derogatorio delle leggi eccezionali ad escluderlo.
() del contratto
Le regole di (—) del contratto, applicabili in quanto compatibili anche agli altri negozi, vengono suddivise in regole di (—) soggettiva, quando sono dirette a ricercare la volontà delle parti che si è estrinsecata nell'atto (artt. 1362-1365 c.c.) e regole di (—) oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.), che pongono canoni interpretativi sussidiari diretti a dare un significato al negozio quando le regole di (—) soggettiva non riescono ad individuare la reale volontà delle parti.
L'art. 1366 c.c., poi, pone una norma interpretativa che si riferisce ad entrambe le (—), soggettiva ed oggettiva, disponendo che il contratto deve, in ogni caso, essere interpretato secondo buona fede.
Per i contratti di lavoro subordinato nell'ambito del commercio, artigianato e agricoltura, assume rilievo l'(—) secondo gli usi.
() della legge
Il primo comma dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale prevede che nell'applicare la legge non si deve ad essa attribuire alcun significato se non quello palesato dal significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
La giurisprudenza, piuttosto oscillante sul punto, sembra orientarsi a ritenere che:
— per significato proprio deve intendersi, a seconda delle circostanze, il significato d'uso comune oppure quello tecnico-giuridico dei vocaboli usati nel testo normativo;
— l'intenzione del legislatore corrisponde alla volontà oggettivata nella norma, quale risulta dalla sua formulazione e dall'armonica coesistenza di essa con le altre parti del sistema normativo, e non alla volontà soggettiva del legislatore. I lavori preparatori, quindi, non possono mai assumere rilevanza decisiva ai fini dell'(—);
 la ricerca dell'intenzione del legislatore costituisce un criterio sussidiario rispetto a quello dell'(—) letterale;
— sia sempre possibile, anzi necessaria, un'(—) sistematica ed adeguatrice delle norme.
() del testamento
Si applicano le principali regole interpretative dettate per i contratti.
Occorre però precisare che:
— le espressioni usate dal testatore devono essere interpretate nel significato che esse avevano nelle sue intenzioni, e non per il loro significato giuridico;
— rileva solo la volontà scritta: nessuna importanza può attribuirsi ad una volontà non scritta (pur se presumibilmente esistente), in quanto occorre ricercare la volontà del testatore espressa nel testamento;
— si può far ricorso ad elementi esterni al testamento solo per interpretare espressioni oscure.