Stampa

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Libertà di () (d. cost.)
L'unico mezzo di comunicazione di massa disciplinato dalla Costituzione è la (—). L'art. 21 Cost. sancisce in materia i seguenti principi:
— esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva. Infatti chi intende pubblicare un libro o uno stampato non deve chiedere alcun consenso preventivo per poterlo diffondere. Si vuole, cioè, evitare che la pubblicazione di uno stampato sia soggetta ai poteri discrezionali della pubblica amministrazione;
— esclusione di ogni forma di censura;
 l'unico strumento repressivo ammesso è il sequestro, che deve essere disposto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi di delitti a mezzo stampa o nel caso di violazione di norme che la legge sulla stampa prescrive per individuare i responsabili;
— possibilità di stabilire con legge dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica;
— la previsione della facoltà del legislatore di adottare controlli preventivi e mezzi repressivi contro stampati, spettacoli e tutte le manifestazioni che offendano il buon costume.
Reati a mezzo () (d. pen.)
L'art. 57 c.p., nella formulazione originaria, rendeva responsabile il direttore del giornale per i reati commessi a mezzo della stampa, e ciò per il solo fatto di rivestire tale carica, contemplando perciò un evidente caso di responsabilità oggettiva. In seguito alla L. 4-3-1958, n. 127, l'art. 57, nella nuova formulazione, prevede una forma di responsabilità colposa: il direttore sarà responsabile se, per colpa, omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.
In caso di stampa non periodica o clandestina è responsabile l'editore se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, e lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.