Pensiero

Pensiero [libertà di] (d. cost.)
Il diritto di manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 Cost., si concreta nella facoltà del singolo di manifestare il proprio pensiero in modo pubblico e di farne propaganda con qualunque mezzo.
La libertà di (—) è tutelata nei tre fondamentali momenti che la caratterizzano: statico, dinamico e negativo. Dunque, ciascun individuo non solo può avere proprie idee, ma può anche manifestarle liberamente o viceversa tenerle segrete, senza essere costretto a divulgarle.
La libertà di (—) va distinta dalla libertà di corrispondenza [Corrispondenza (Libertà di)] in quanto essa salvaguarda il pensiero divulgato ad una pluralità di soggetti e non comunicato ad una o più persone determinate.
A causa dell'ampiezza che la contraddistingue tale libertà incontra alcuni limiti:
— riservatezza ed onorabilità delle persone;
— buon costume;
 segreto giudiziario;
— segreto di Stato;
— tutela della personalità del lavoratore;
— apologia di reato.
Nelle moderne società la libertà di (—) viene concretamente esercitata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, tra i quali rientrano la stampa, la tele e radiodiffusione, gli spettacoli pubblici, le nuove tecnologie applicate alla comunicazione. La libertà di (—) viene allora ad assumere una sua configurazione particolare, caratterizzandosi come diritto alla informazione [Informazione (Diritto alla)].
Rientra nella categoria più ampia della libertà di (—) anche la libertà di voto [Voto (Diritto al)] che, malgrado l'infelice qualificazione di dovere civico adottata dal costituente (art. 48 Cost.) costituisce anch'essa una intangibile libertà dei cittadini.