Pensiero
Pensiero [libert à di] (d. cost.)
Il diritto di manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 Cost., si concreta nella facolt à del singolo di manifestare il proprio pensiero in modo pubblico e di farne propaganda con qualunque mezzo.
La libert à di () è tutelata nei tre fondamentali momenti che la caratterizzano: statico, dinamico e negativo. Dunque, ciascun individuo non solo pu ò avere proprie idee, ma pu ò anche manifestarle liberamente o viceversa tenerle segrete, senza essere costretto a divulgarle.
La libert à di () va distinta dalla libert à di corrispondenza [Corrispondenza (Libert à di)] in quanto essa salvaguarda il pensiero divulgato ad una pluralit à di soggetti e non comunicato ad una o pi ù persone determinate.
A causa dell'ampiezza che la contraddistingue tale libert à incontra alcuni limiti:
riservatezza ed onorabilit à delle persone;
buon costume;
segreto giudiziario;
segreto di Stato;
tutela della personalit à del lavoratore;
apologia di reato.
Nelle moderne societ à la libert à di () viene concretamente esercitata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, tra i quali rientrano la stampa, la tele e radiodiffusione, gli spettacoli pubblici, le nuove tecnologie applicate alla comunicazione. La libert à di () viene allora ad assumere una sua configurazione particolare, caratterizzandosi come diritto alla informazione [Informazione (Diritto alla)].
Rientra nella categoria pi ù ampia della libert à di () anche la libert à di voto [Voto (Diritto al)] che, malgrado l'infelice qualificazione di dovere civico adottata dal costituente (art. 48 Cost.) costituisce anch'essa una intangibile libert à dei cittadini.