Insegnamento [libertà di] (d. cost.)
Per libertà d'() deve intendersi qualunque manifestazione del proprio pensiero, anche isolata, che, riguardando l'arte e la scienza, abbia in sé la forza di illuminare altri nello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
La libertà di () si sostanzia nella:
libertà di manifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.) con ogni mezzo possibile di diffusione;
libertà di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione;
libertà di svolgere il proprio () secondo il metodo che appaia opportuno adottare.
È riconosciuta al docente la libertà di esercitare le sue funzioni didattiche e di ricerca scientifica senza vincoli di ordine politico, religioso o, comunque, ideologico. La () trova tuttavia dei contemperamenti allorché si esplichi nelle scuole private di tendenza, ossia in quelle particolari organizzazioni scolastiche o universitarie che sono finalizzate al raggiungimento di particolari scopi e portatrici di precisi fedi religiose o particolari indirizzi culturali. In tali casi, la volontaria assunzione della qualità di insegnante in una di queste scuole, ideologicamente caratterizzata, limita necessariamente la libertà del medesimo precludendogli quei comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità perseguite dall'ente. Sulla (), quindi, prevale in questi casi la libertà della scuola.