Ordinaria amministrazione
Ordinaria amministrazione
() nel diritto civile (d. civ.)
Attivit à che tende unicamente alla gestione di un complesso patrimoniale, senza intaccarne la consistenza.
Di () si parla nella tutela e curatela a proposito degli atti che possono essere compiuti dai rappresentanti legali degli incapaci senza alcuna autorizzazione, o dall'inabilitato personalmente.
() nell'attivit à del Governo (d. pubbl.)
Tale concetto indica il disbrigo degli affari correnti da parte di quegli organi che, per una qualunque ragione, non siano nella pienezza delle loro attribuzioni costituzionali (es.: Governo dimissionario, che resta in carica fino all'instaurazione del nuovo Governo).
In una siffatta condizione gli organi si trovano in una posizione sui generis che non li legittima a prendere iniziative in materie di indirizzo politico, ma solo decisioni di portata circoscritta che, senza alterare la situazione di fatto, consentano, comunque, il normale funzionamento degli stessi.