Imprenditore
Imprenditore (d. comm.)
ha la direzione dell'impresa, ne è il capo ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori subordinati (art. 2086 c.c.);
ha l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, adottando tutte le misure atte a proteggerne l'integrit à fisica e la personalit à morale (art. 2087 c.c.);
è soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali, in caso di insolvenza (artt. 2221 c.c. e 1 L.F.);
è sottoposto (a garanzia di coloro che, per ragioni economiche, entrano in rapporto con lui) ad un regime di particolare rigore pubblicistico (responsabilit à per i cd. reati fallimentari etc.).
() agricolo
In base al disposto normativo, dunque, sono due le classi di attivit à dal cui esercizio discende la qualifica di () agricolo, e cio è:
le attivit à agricole essenziali, ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame.
Peraltro si tende ad ampliare, in ragione del progresso tecnologico dei nuovi processi produttivi agricoli, l'ambito di applicazione della norma anche oltre le attivit à ivi esplicitamente nominate. Di conseguenza, rientrerebbero nella categoria di impresa agricola anche: le coltivazioni in serra o vivai, purch é su fondi propri o locati; la floricoltura; l'attivit à di coltivazione dei funghi; i procedimenti di estrazione dei prodotti del bosco, se connessi alla coltivazione dello stesso; allevamento sul fondo di animali fornitori di beni tipicamente agricoli (bestiame da carne, latte, lana etc. mentre sono esclusi gli allevamenti di animali da pelliccia, cavalli da corsa); l'avicoltura;
le attivit à agricole per connessione, cio è attivit à intrinsecamente commerciali che, per il fatto di essere esercitate in connessione ad una attivit à agricola essenziale, sono sottratte al loro status naturale per essere inquadrate nell'ambito dell'impresa agricola ed assoggettate alla relativa disciplina.
Vi sono ricomprese l'acquacoltura e, entro certi limiti, le attivit à di agriturismo (L. 102/1992 e L. 730/1985).
Originariamente l'() agricolo era escluso anche dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ma la L. 580/93 che ha istituito questo registro prevede che esso sia iscritto nella sezione speciale, conferendo a tale iscrizione la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicit à notizia.
() commerciale
Figura che si desume dall'art. 2195 c.c. che elenca le categorie di () soggette all'obbligo di iscrizione nel registro dell'imprese.
Assumono tale status coloro che esercitano:
un'attivit à industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
un'attivit à intermediaria nella circolazione dei beni;
un'attivit à di trasporto per terra, per acqua o per aria;
un'attivit à bancaria o assicurativa;
un'attivit à ausiliaria delle precedenti.
La qualit à di () commerciale si acquista per il solo fatto di esercitare professionalmente una attivit à economica di natura non agricola.
Nessun altro adempimento è richiesto in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese ha solo efficacia dichiarativa. Tale qualit à si perde per cessazione effettiva dell'attivit à, a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese.
() occulto
La dottrina non è unanime su quale dei due soggetti debba considerarsi imprenditore. Vi è, infatti, chi considera imprenditore colui nel cui nome l'attivit à viene esercitata, non gi à colui nel cui interesse, a prescindere dalla spendita del nome, essa viene svolta.
Pertanto, solo il prestanome sarebbe esposto al fallimento; responsabili verso i creditori sarebbero, per ò, sia il prestanome, sia l'() occulto, poich é colui che esercita in concreto il potere di direzione di un'impresa deve assumersene necessariamente anche il rischio e rispondere delle relative obbligazioni.
Altra dottrina, invece, perviene ad una completa parificazione del prestanome e dell'() occulto sul piano della responsabilit à d'impresa, ritenendo entrambi assoggettabili a fallimento.
La giurisprudenza prevalente, comunque, è incline ad escludere la responsabilit à dell'() occulto per i debiti dell'impresa, considerando la spendita del proprio nome requisito necessario per l'assunzione della qualit à di imprenditore.
() piccolo
A norma dell'art. 2083 c.c. sono piccoli () i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivit à professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Esso è (al pari dell'() agricolo) esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, non pu ò essere sottoposto, in caso di insolvenza, alla procedura fallimentare n é alle altre procedure concorsuali. Prima della legge istitutiva del registro delle imprese, il piccolo () non era soggetto all'obbligo di iscrizione in questo registro. Attualmente la L. 580/93 prevede invece che il () sia iscritto in una sezione del registro medesimo.
I criteri indicati dall'art. 2083 c.c. per l'individuazione del piccolo (), oggi in parte superati ed integrati dalla L. 317/91, non sono gli stessi utilizzabili ai fini della applicabilit à delle norme sul fallimento.
In proposito, il D.Lgs. 9-1-2006, n. 5, che ha riscritto, attraverso la tecnica della novellazione, la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, è intervenuto anche sulla nozione di (), fornendone una definizione negativa fondata su parametri diversi da quelli utilizzati dalla originaria normativa.
Ai sensi dell'art. 1, 2 comma, L.F., come modificato dalla riforma, non sono piccoli () gli esercenti un'attivit à commerciale, in forma individuale o collettiva, che, anche alternativamente:
abbiano effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore ad euro trecentomila;
abbiano realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivit à se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila.
Pertanto, a partire dal 16-7-2006 (data di entrata in vigore della riforma), il soggetto che, rispondendo ai requisiti della norma, non superi i parametri da essa individuati potr à essere considerato piccolo (), come tale non assoggettabile a fallimento.
Al fine di incentivare lo sviluppo e la competitivit à delle piccole imprese anche attraverso agevolazioni fiscali, servizi etc., la L. 317/91 ha dettato una serie di provvidenze a favore del piccolo () e ha circoscritto i settori nei quali tali agevolazioni troveranno applicazione, attualizzando la tradizionale definizione di piccolo ().