Imprenditore

Imprenditore (d. comm.)
È colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L'(—) è assoggettato ad uno speciale regime giuridico che incide direttamente sui rapporti giuridici che a lui fanno capo. In particolare:
— ha la direzione dell'impresa, ne è il capo ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori subordinati (art. 2086 c.c.);
— ha l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, adottando tutte le misure atte a proteggerne l'integrità fisica e la personalità morale (art. 2087 c.c.);
— è soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali, in caso di insolvenza (artt. 2221 c.c. e 1 L.F.);
— è sottoposto (a garanzia di coloro che, per ragioni economiche, entrano in rapporto con lui) ad un regime di particolare rigore pubblicistico (responsabilità per i cd. reati fallimentari etc.).
() agricolo
È (—) agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse (art. 2135 c.c.). Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
In base al disposto normativo, dunque, sono due le classi di attività dal cui esercizio discende la qualifica di (—) agricolo, e cioè:
— le attività agricole essenziali, ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame.
 Peraltro si tende ad ampliare, in ragione del progresso tecnologico dei nuovi processi produttivi agricoli, l'ambito di applicazione della norma anche oltre le attività ivi esplicitamente nominate. Di conseguenza, rientrerebbero nella categoria di impresa agricola anche: le coltivazioni in serra o vivai, purché su fondi propri o locati; la floricoltura; l'attività di coltivazione dei funghi; i procedimenti di estrazione dei prodotti del bosco, se connessi alla coltivazione dello stesso; allevamento sul fondo di animali fornitori di beni tipicamente agricoli (bestiame da carne, latte, lana etc. mentre sono esclusi gli allevamenti di animali da pelliccia, cavalli da corsa); l'avicoltura;
— le attività agricole per connessione, cioè attività intrinsecamente commerciali che, per il fatto di essere esercitate in connessione ad una attività agricola essenziale, sono sottratte al loro status naturale per essere inquadrate nell'ambito dell'impresa agricola ed assoggettate alla relativa disciplina.
 Vi sono ricomprese l'acquacoltura e, entro certi limiti, le attività di agriturismo (L. 102/1992 e L. 730/1985).
 Originariamente l'(—) agricolo era escluso anche dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ma la L. 580/93 che ha istituito questo registro prevede che esso sia iscritto nella sezione speciale, conferendo a tale iscrizione la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
() commerciale
Figura che si desume dall'art. 2195 c.c. che elenca le categorie di (—) soggette all'obbligo di iscrizione nel registro dell'imprese.
Assumono tale status coloro che esercitano:
— un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
— un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
— un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
— un'attività bancaria o assicurativa;
— un'attività ausiliaria delle precedenti.
La qualità di (—) commerciale si acquista per il solo fatto di esercitare professionalmente una attività economica di natura non agricola.
Nessun altro adempimento è richiesto in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese ha solo efficacia dichiarativa. Tale qualità si perde per cessazione effettiva dell'attività, a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese.
() occulto
È colui che, non volendo apparire, esercita la propria attività servendosi, nei suoi rapporti con terzi, di un altro soggetto (prestanome).
La dottrina non è unanime su quale dei due soggetti debba considerarsi imprenditore. Vi è, infatti, chi considera imprenditore colui nel cui nome l'attività viene esercitata, non già colui nel cui interesse, a prescindere dalla spendita del nome, essa viene svolta.
Pertanto, solo il prestanome sarebbe esposto al fallimento; responsabili verso i creditori sarebbero, però, sia il prestanome, sia l'(—) occulto, poiché colui che esercita in concreto il potere di direzione di un'impresa deve assumersene necessariamente anche il rischio e rispondere delle relative obbligazioni.
Altra dottrina, invece, perviene ad una completa parificazione del prestanome e dell'(—) occulto sul piano della responsabilità d'impresa, ritenendo entrambi assoggettabili a fallimento.
La giurisprudenza prevalente, comunque, è incline ad escludere la responsabilità dell'(—) occulto per i debiti dell'impresa, considerando la spendita del proprio nome requisito necessario per l'assunzione della qualità di imprenditore.
() piccolo
A norma dell'art. 2083 c.c. sono piccoli (—) i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Esso è (al pari dell'(—) agricolo) esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, non può essere sottoposto, in caso di insolvenza, alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali. Prima della legge istitutiva del registro delle imprese, il piccolo (—) non era soggetto all'obbligo di iscrizione in questo registro. Attualmente la L. 580/93 prevede invece che il (—) sia iscritto in una sezione del registro medesimo.
I criteri indicati dall'art. 2083 c.c. per l'individuazione del piccolo (—), oggi in parte superati ed integrati dalla L. 317/91, non sono gli stessi utilizzabili ai fini della applicabilità delle norme sul fallimento.
In proposito, il D.Lgs. 9-1-2006, n. 5, che ha riscritto, attraverso la tecnica della novellazione, la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, è intervenuto anche sulla nozione di (—), fornendone una definizione negativa fondata su parametri diversi da quelli utilizzati dalla originaria normativa.
Ai sensi dell'art. 1, 2 comma, L.F., come modificato dalla riforma, non sono piccoli (—) gli esercenti un'attività commerciale, in forma individuale o collettiva, che, anche alternativamente:
— abbiano effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore ad euro trecentomila;
— abbiano realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila.
Pertanto, a partire dal 16-7-2006 (data di entrata in vigore della riforma), il soggetto che, rispondendo ai requisiti della norma, non superi i parametri da essa individuati potrà essere considerato piccolo (—), come tale non assoggettabile a fallimento.
Al fine di incentivare lo sviluppo e la competitività delle piccole imprese anche attraverso agevolazioni fiscali, servizi etc., la L. 317/91 ha dettato una serie di provvidenze a favore del piccolo (—) e ha circoscritto i settori nei quali tali agevolazioni troveranno applicazione, attualizzando la tradizionale definizione di piccolo (—).