Comparizione in giudizio
Comparizione in giudizio
() nel processo civile (d. proc. civ.)
A differenza della costituzione delle parti, la () indica la presenza di fatto della parte alle singole attivit à, ed in particolare alle udienze. Di regola, avviene attraverso il difensore che ha la rappresentanza processuale della parte, ma in alcuni casi è richiesta la presenza personale della stessa (es.: quando il giudice dispone l'interrogatorio libero delle parti, ovvero quando alla parte sia deferito l'interrogatorio formale).
In caso di mancata comparizione di entrambe le parti (art. 1811 c.p.c.), il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere d à comunicazione alle parti costituite. Se nessuno compare, ordina la cancellazione della causa dal ruolo [Ruolo] e il processo si estingue se non è riassunto nel termine di un anno (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto gi à costituito il processo pu ò continuare in assenza di esso.
In caso di mancata comparizione dell'attore gi à costituito (art. 1812 c.p.c.), perch é il processo continui, è sempre necessaria la richiesta del convenuto: in mancanza di questa, il giudice fissa una nuova udienza, di cui è data comunicazione all'attore. Se alla nuova udienza l'attore non compare, il giudice dispone che la causa sia cancellata dal ruolo ed il processo si estingue immediatamente (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto che non si sia costituito prima e neppure alla prima udienza, il giudice istruttore, verificata la regolarit à della notifica dell'atto di citazione, ne dichiara la contumacia ed ordina che il processo prosegua in assenza di lui (art. 1713 c.p.c.).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Il giudice pu ò ordinare poi l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico che, regolarmente convocati, omettano la () senza un legittimo impedimento.