Comparizione in giudizio

Comparizione in giudizio
() nel processo civile (d. proc. civ.)
A differenza della costituzione delle parti, la (—) indica la presenza di fatto della parte alle singole attività, ed in particolare alle udienze. Di regola, avviene attraverso il difensore che ha la rappresentanza processuale della parte, ma in alcuni casi è richiesta la presenza personale della stessa (es.: quando il giudice dispone l'interrogatorio libero delle parti, ovvero quando alla parte sia deferito l'interrogatorio formale).
In caso di mancata comparizione di entrambe le parti (art. 1811 c.p.c.), il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuno compare, ordina la cancellazione della causa dal ruolo [Ruolo] e il processo si estingue se non è riassunto nel termine di un anno (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto già costituito il processo può continuare in assenza di esso.
In caso di mancata comparizione dell'attore già costituito (art. 1812 c.p.c.), perché il processo continui, è sempre necessaria la richiesta del convenuto: in mancanza di questa, il giudice fissa una nuova udienza, di cui è data comunicazione all'attore. Se alla nuova udienza l'attore non compare, il giudice dispone che la causa sia cancellata dal ruolo ed il processo si estingue immediatamente (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto che non si sia costituito prima e neppure alla prima udienza, il giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ne dichiara la contumacia ed ordina che il processo prosegua in assenza di lui (art. 1713 c.p.c.).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
È la presentazione fisica dinanzi all'autorità giudiziaria di testimoni, periti, consulenti e parti. La presenza fisica dell'imputato non è, di regola, necessaria, sicché la sua (—) può essere disposta coattivamente solo se occorre assumere atti processuali per i quali la sua presenza è necessaria, quali confronti, ispezioni, ricognizioni (artt. 132 ss. c.p.p.).
Il giudice può ordinare poi l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico che, regolarmente convocati, omettano la (—) senza un legittimo impedimento.