Contumacia

Contumacia
() nel processo civile (d. proc. civ.)
È la situazione giuridica di una parte che, dopo avere proposto la domanda ovvero dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio [Costituzione (delle parti)]. Diversa è l'ipotesi in cui la parte, dopo essersi costituita, resti assente nel corso del giudizio non presentandosi in udienza.
Il processo contumaciale è regolato da norme particolari volte all'esigenza di mantenere la posizione di eguaglianza delle parti e caratterizzate da una attuazione soltanto formale del contraddittorio.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
La (—) in procedura penale indica la situazione giuridica dell'imputato che non compare all'udienza.
Sul punto, occorre chiarire che l'imputato ha il diritto, ma non l'obbligo di comparire in dibattimento, salva l'ipotesi eccezionale della necessità della sua presenza per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
Il diritto ad essere presente comporta che il dibattimento debba essere rinviato se è provato o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, attuata mediante citazione a giudizio, ovvero quando risulta o appare probabile che la mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento.
Diversamente, il dibattimento prosegue regolarmente il suo corso nel caso di (—), cioè nel caso di mancata comparizione volontaria.
Infatti, la mancata comparizione all'udienza dell'imputato, libero o detenuto, in caso di regolarità della sua vocatio in ius, rappresenta il frutto di una sua libera e lecita scelta; ma questa non può bloccare l'iter del processo. Si procede allora in (—) dell'imputato, che conserva sempre la facoltà di comparire in udienza per rendere dichiarazioni spontanee o anche assoggettarsi ad esame, se lo stato del dibattimento consente ancora tali atti; comunque, comparendo, viene meno la (—) e ciò facilita l'attività di notifica della decisione e della motivazione di essa (art. 420quater c.p.p.). Ed infatti, la sopravvenuta comparsa del giudicabile, lo rende presente a tali atti e questi non abbisognano di apposita notifica.
Diversa dalla (—) è la assenza dell'imputato, che si verifica quando questi, pur essendo comparso, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi (art. 420quinquies c.p.p.).
Le esigenze del contraddittorio, sia nella fattispecie della (—) che in quella dell'assenza, sono assicurate dal difensore dell'imputato che in tali casi assume la rappresentanza del proprio assistito.
Infine, non esplica alcuna rilevanza il volontario allontanamento dall'udienza dell'imputato che in essa sia comparso, giacché egli viene considerato come presente (art. 420quinquies c.p.p.).