Confronto

Confronto (d. proc. pen.)
Il (—) è un mezzo di prova a partecipazione necessariamente plurima.
Esso consiste nell'esame di più parti o più testimoni ovvero di una parte o di un testimone, eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, ancorché tra essi vi sia disaccordo su fatti e circostanze.
Quale mezzo di prova può avere luogo solo innanzi ad un giudice, in sede dibattimentale [Dibattimento] o di incidente probatorio, con la differenza che nell'incidente probatorio il disaccordo può essersi verificato anche nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati non al giudice ma al P.M., mentre nel dibattimento il confronto non può essere subito disposto, ma solo dopo che gli interessati sono stati già esaminati o interrogati.
Nella fase delle indagini preliminari l'analoga attività dei P.M. e della P.G., che coinvolge soggetti non ancora imputati né formalmente testi, non trova una diversa denominazione lessicale, adoperandosi la stessa terminologia di (—) (art. 364 c.p.p.), ma l'atto è utile solo ai fini delle investigazioni e non già per la formazione delle prove, sicché non riceve una particolare disciplina.
Le modalità del confronto, quale atto di istruzione probatoria innanzi al giudice, implicano per l'imputato l'assistenza del difensore e l'inesistenza di un obbligo a sottoporvisi e di un impegno a dire la verità; per il testimone permangono tutti i doveri connessi al suo status (artt. 211, 212, 392, 499 c.p.p.).