Confronto
Confronto (d. proc. pen.)
Il () è un mezzo di prova a partecipazione necessariamente plurima.
Esso consiste nell'esame di pi ù parti o pi ù testimoni ovvero di una parte o di un testimone, eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, ancorch é tra essi vi sia disaccordo su fatti e circostanze.
Quale mezzo di prova pu ò avere luogo solo innanzi ad un giudice, in sede dibattimentale [Dibattimento] o di incidente probatorio, con la differenza che nell'incidente probatorio il disaccordo pu ò essersi verificato anche nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati non al giudice ma al P.M., mentre nel dibattimento il confronto non pu ò essere subito disposto, ma solo dopo che gli interessati sono stati gi à esaminati o interrogati.
Nella fase delle indagini preliminari l'analoga attivit à dei P.M. e della P.G., che coinvolge soggetti non ancora imputati n é formalmente testi, non trova una diversa denominazione lessicale, adoperandosi la stessa terminologia di () (art. 364 c.p.p.), ma l'atto è utile solo ai fini delle investigazioni e non gi à per la formazione delle prove, sicch é non riceve una particolare disciplina.
Le modalit à del confronto, quale atto di istruzione probatoria innanzi al giudice, implicano per l'imputato l'assistenza del difensore e l'inesistenza di un obbligo a sottoporvisi e di un impegno a dire la verit à; per il testimone permangono tutti i doveri connessi al suo status (artt. 211, 212, 392, 499 c.p.p.).