Interrogatorio
Interrogatorio
() nel processo civile (d. proc. civ.)
In diritto processuale, l'() è tradizionalmente annoverato tra i mezzi di prova [Prova]. Questa classificazione risulta tuttora esatta in riferimento all'() disciplinato dagli artt. 230 ss. c.p.c.
Se tende a provocare la confessione della parte, si parla di () formale.
La parte che intende far interrogare l'avversario deve determinare l'oggetto dell'() deducendo articoli separati e specifici (art. 230 c.p.c.) di domanda. Il giudice istruttore ammette con ordinanza l'() e, assumendolo, non pu ò far domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, fatta eccezione per quelle su cui concordano le parti; il giudice pu ò per ò sempre chiedere chiarimenti sulle risposte date.
La parte interrogata deve rispondere personalmente.
Se la parte non si presenta all'udienza fissata o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice potr à, valutato ogni altro elemento di prova, ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'().
Diverso dall'() formale è quello libero delle parti che il giudice, a seguito delle novit à apportate dalle leggi 80 e 263 del 2005, dispone su richiesta congiunta delle parti (effettuabile in qualunque stato e grado del processo), ferma restando la possibilit à, per il giudice, di disporre d'ufficio, in qualunque momento e anche con l'ordinanza di ammissione delle prove ex art. 183, c. 9, c.p.c., la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa (artt. 183 e 185 c.p.c.). Le dichiarazioni rese dalle parti in tale sede non assumono valore confessorio e di esse il giudice ha solo facolt à di avvalersi per corroborare le prove gi à acquisite al processo.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Potr à acquisire valore probatorio se il processo si svolger à secondo le forme di uno dei riti speciali privi di dibattimento.
L'() è dunque atto tipico della fase inquisitoria del procedimento, poich é nel dibattimento, o in quella sua anticipazione costituita dall'incidente probatorio, l'imputato o l'indagato pu ò essere solo sottoposto, con il suo consenso, all'esame di cui agli artt. 208-210 c.p.p.
All'() procede di regola il P.M. (art. 375 c.p.p.) ovvero la P.M. su sua delega (art. 370 c.p.p.), ma sono previste anche ipotesi in cui procede il giudice delle indagini preliminari, e cio è nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.), quando sia stata adottata la misura della custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare (art. 294 c.p.p.) o nel corso dell'udienza preliminare. In tale ultimo caso, l'interrogatorio potr à essere svolto, su richiesta di parte, nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p. (cd. cross examination), sicch é le sue risultanze saranno utilizzabili nel dibattimento ex art. 514 c.p.p.
Esso è svolto alla presenza del difensore.
L'art. 141bis c.p.p. prevede, inoltre, che quando la persona da interrogare è detenuta, l'atto di interrogatorio deve essere fonoregistrato o riprodotto audiovisivamente a pena di inutilizzabilit à.
Il difensore deve essere avvisato dell'() a pena di nullit à nella fase delle indagini preliminari.
La riforma introdotta dalle norme del c.d. giusto processo (L. 63/2001) ha previsto una novit à importante in tema di dichiarazioni rese dall'imputato/indagato nell'interrogatorio, il quale ammetta le proprie responsabilit à e/o riferisca anche sulle responsabilit à di altri: in particolare, quando riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano, egli ha la veste di imputato; quando invece narra fatti riguardanti la responsabilit à penale di altri, assume la veste di testimone. Ci ò ha indotto il legislatore a imporre particolari cautele nella fase preliminare dell'interrogatorio, onde richiamare l'attenzione dell'imputato/indagato sull'atto a cui sta partecipando. Il nuovo terzo comma dell'art. 64, infatti, prevede che prima che inizi l'interrogatorio la persona deve essere avvisata che: a) le dichiarazioni rese potranno sempre essere utilizzate contro di lui; b) ha facolt à di non rispondere, ma in ogni caso il procedimento seguir à il suo corso; c) in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilit à di altri, assumer à la veste di testimone.
L'omissione degli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) comporta l'inutilizzabilit à assoluta delle dichiarazioni rese; l'omissione del solo avvertimento di cui alla lettera c) rende inutilizzabili le dichiarazioni nei confronti della persona accusata.
A meno che non si prosegua con un rito speciale privo della fase dibattimentale, il verbale d'interrogatorio va inserito nel fascicolo del P.M., tra gli atti cio è che non sono portati preventivamente a conoscenza del giudice del dibattimento. Per ò, se in dibattimento l'imputato è contumace, assente o rifiuta di sottoporsi all'esame, il giudice, su richiesta di parte, disporr à la lettura dell'() reso nella fase precedente con le modalit à e i limiti previsti dall'art. 513. Inoltre, se l'imputato accetta di sottoporsi ad esame, l'() precedentemente reso potr à essere utilizzato dal P.M. per eventuali contestazioni, per le finalit à di cui all'art. 503 c.p.p.