Contenzioso tributario
Contenzioso tributario (d. trib.)
La materia, precedentemente regolata dal D.P.R. 636/1972, è stata oggetto di profonda revisione ad opera dei D.Lgs. 545 e 546 del dicembre 1992 emanati in attuazione della legge delega 413/1991.
Tali decreti hanno disciplinato l'ordinamento interno delle Commissioni tributarie e il nuovo processo tributario.
La riforma è entrata in funzione dal 1 aprile 1996, in concomitanza con l'insediamento delle nuove commissioni.
Le parti del processo tributario sono:
il ricorrente, cio è il cittadino che si rivolge alla P.A. per ottenere la rimozione di atti ritenuti illegittimi;
l'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate o l'ente locale o il Concessionario della riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanto l'atto richiesto.
Il ricorso tributario inizia con la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
Il ricorso, da proporsi entro 60 giorni dalla data di notificazione alla controparte, pu ò essere presentato per le controversie che riguardano tributi di ogni genere e specie, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali.
Riguardo agli atti, è possibile presentare ricorso contro:
l'avviso di accertamento e di liquidazione dell'imposta;
il provvedimento che irroga le sanzioni;
il ruolo la cartella di pagamento;
l'avviso di mora;
gli atti relativi alle operazioni catastali;
il rifiuto di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi non dovuti;
ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilit à davanti alle Commissioni tributarie.
Le parti in giudizio diverse dall'amministrazione finanziaria o dall'ente locale devono essere assistite da un difensore abilitato (salvo il caso di ricorsi per ammontare inferiore a 2.582,28 euro). Per evitare costi troppo elevati per i meno abbienti è assicurato nei loro confronti il patrocinio a spese dello Stato.
Contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale il soccombente pu ò ricorrere:
alla Commissione tributaria regionale competente;
in Cassazione per motivi di legittimit à;
in revocazione per le sentenze non ulteriormente impugnabili o non impugnate.