Res

Res
() communes omnium [cose comuni a tutti] (d. civ.)
Sono quelle cose, che, essendo presenti in natura in quantità illimitata, non sono suscettibili di essere oggetto di diritti individuali da parte di alcuno.
Di queste cose, proprio per la loro abbondanza, possono usufruire liberamente tutti: l'uso che ciascuno ne faccia non impedisce, infatti, il contemporaneo uso da parte degli altri.
Poiché l'art. 810 c.c. dispone che sono beni solo le cose che possono formare oggetto di diritti, le (—) non costituiscono beni, proprio perché nessuno ha interesse a farle oggetto di un proprio diritto.
() derelicta [cosa abbandonata] (d. civ.)
È la cosa appartenuta ad un soggetto privato e successivamente abbandonata da questi. Affinché il bene possa qualificarsi (—) è necessario che il proprietario abbia agito con l'animus derelinquendi (volontà di abbandonare). Rientra nella categoria delle res nullis. [anche Occupazione].
() giudicata (d. proc.)
() litigiosa [cosa oggetto di controversia] (d. proc. civ.)
Oggetto di una controversia, che presenta il carattere dell'incertezza.
Tale (—) può essere discussa in sede giudiziale o stragiudiziale, per esempio in una transazione.
() nullius [cosa di nessuno] (d. civ.)
Tale termine indica i beni che non appartengono ad alcuno.
Per tale motivo, essi possono diventare oggetto di proprietà mediante occupazione.
Possono essere (—) solo le cose mobili.
I beni immobili, infatti, che non sono di proprietà di nessun privato appartengono al patrimonio dello Stato, ovvero, se si trovano nelle Regioni a statuto speciale, delle Regioni.
() perit domino [il bene è perduto da chi ne è proprietario] (d. civ.)
Principio generale del diritto civile in materia di obbligazioni, in virtù del quale il pregiudizio cagionato dal perimento di un bene deve essere sopportato dal suo proprietario.
Il principio è rilevante in tema di acquisto a titolo derivativo [Acquisto (della proprietà)]: il rischio del perimento della cosa grava, ad esempio, sull'acquirente, se l'evento si produce dopo che quest'ultimo abbia acquistato la proprietà della cosa stessa (essendo la compravendita un contratto consensuale con effetti reali, essa sarà perfetta già con lo scambio dei consensi: art. 1376 c.c.). Ne deriva che, anche se la cosa è andata distrutta, l'acquirente sarà ugualmente tenuto ad adempiere alle altre obbligazioni derivanti dal contratto, e tra queste a quella concernente il pagamento del prezzo.