Res
Res
() communes omnium [cose comuni a tutti] (d. civ.)
Sono quelle cose, che, essendo presenti in natura in quantit à illimitata, non sono suscettibili di essere oggetto di diritti individuali da parte di alcuno.
Di queste cose, proprio per la loro abbondanza, possono usufruire liberamente tutti: l'uso che ciascuno ne faccia non impedisce, infatti, il contemporaneo uso da parte degli altri.
Poich é l'art. 810 c.c. dispone che sono beni solo le cose che possono formare oggetto di diritti, le () non costituiscono beni, proprio perch é nessuno ha interesse a farle oggetto di un proprio diritto.
() derelicta [cosa abbandonata] (d. civ.)
() giudicata (d. proc.)
() litigiosa [cosa oggetto di controversia] (d. proc. civ.)
Oggetto di una controversia, che presenta il carattere dell'incertezza.
Tale () pu ò essere discussa in sede giudiziale o stragiudiziale, per esempio in una transazione.
() nullius [cosa di nessuno] (d. civ.)
Tale termine indica i beni che non appartengono ad alcuno.
Per tale motivo, essi possono diventare oggetto di propriet à mediante occupazione.
Possono essere () solo le cose mobili.
I beni immobili, infatti, che non sono di propriet à di nessun privato appartengono al patrimonio dello Stato, ovvero, se si trovano nelle Regioni a statuto speciale, delle Regioni.
() perit domino [il bene è perduto da chi ne è proprietario] (d. civ.)
Principio generale del diritto civile in materia di obbligazioni, in virt ù del quale il pregiudizio cagionato dal perimento di un bene deve essere sopportato dal suo proprietario.
Il principio è rilevante in tema di acquisto a titolo derivativo [Acquisto (della propriet à)]: il rischio del perimento della cosa grava, ad esempio, sull'acquirente, se l'evento si produce dopo che quest'ultimo abbia acquistato la propriet à della cosa stessa (essendo la compravendita un contratto consensuale con effetti reali, essa sar à perfetta gi à con lo scambio dei consensi: art. 1376 c.c.). Ne deriva che, anche se la cosa è andata distrutta, l'acquirente sar à ugualmente tenuto ad adempiere alle altre obbligazioni derivanti dal contratto, e tra queste a quella concernente il pagamento del prezzo.