Transazione
Transazione [contratto di] (d. civ.)
Con il contratto di () le parti prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite gi à sorta facendosi reciproche concessioni (art. 1965 c.c.). Esso presuppone dunque uno stato di incertezza oggettiva, che si traduce in un conflitto reale o potenziale tra le parti, in ordine ad una determinata situazione giuridica.
Mediante le reciproche concessioni (aliquid dare e aliquid retinere) si pu ò incidere sul rapporto controverso, oppure su di uno diverso (in questo caso la () si chiama novativa).
In particolare la () è detta novativa quando la situazione giuridica pregressa viene interamente sostituita.