Obiezione di coscienza

Obiezione di coscienza (d.pub.)
È il rifiuto da parte dell'individuo di compiere atti, prescritti dall'ordinamento giuridico, ma contrari alle sue convinzioni ideologiche, politiche, religiose; tuttavia è lo stesso ordinamento, in taluni casi, a consentire l'(—), in ossequio al principio della libertà di manifestazione del pensiero [Pensiero].
() alla sperimentazione animale
È il diritto dei cittadini che, per motivi di coscienza, nell'esercizio del più generale diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione universalmente riconosciute, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, potendo dichiarare la propria (—) ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici e infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria (—), non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
() al servizio militare
Il dovere sacro di difendere la Patria e, quindi, di prestare il servizio militare sancito dalla Costituzione repubblicana all'art. 52, è contestato da quei soggetti che, essendo contrari all'uso personale delle armi per motivi attinenti all'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 1, L. 230/1998), si rifiutano di adempiere il servizio di leva.
La L. 230/1998 ha attribuito alla (—) natura di vero a proprio diritto soggettivo, consentendo al cittadino di adempiere al dovere di difesa della patria, di cui all'art. 52 Cost., attraverso il servizio civile sostitutivo (introdotto dalla L. 772/1972); su queste basi il legislatore ha proceduto all'eliminazione del servizio militare non armato e all'equiparazione del servizio civile al servizio militare (ampliando, inoltre, i motivi che legittimano la richiesta di (—), attribuendo la giurisdizione in materia al giudice ordinario e procedendo alla razionalizzazione delle sanzioni penali e disciplinari).
Tutta la normativa relativa alla (—), in riferimento alla leva militare, deve intendersi oramai superata dall'introduzione, ad opera della L. 331/2000, del servizio militare professionale e della conseguente sospensione del servizio di leva obbligatorio dal 1 gennaio 2005.
La L. 130/2007 ha introdotto la possibilità di rinunciare allo status di obiettore di coscienza.
Possono presentare dichiarazione di rinuncia allo status soltanto coloro per i quali siano decorsi cinque anni dal collocamento in congedo illimitato (art. 15, co. 7 ter).
() in materia di interruzione di gravidanza
È la facoltà concessa al personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie di non prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
L'(—), che deve essere manifestata attraverso una dichiarazione preventiva resa al direttore dell'azienda sanitaria locale o al direttore sanitario (nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate) esonera dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.