Obiezione di coscienza
Obiezione di coscienza (d.pub.)
() alla sperimentazione animale
I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici e infermieristici, nonch é gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria (), non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attivit à e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
() al servizio militare
Il dovere sacro di difendere la Patria e, quindi, di prestare il servizio militare sancito dalla Costituzione repubblicana all'art. 52, è contestato da quei soggetti che, essendo contrari all'uso personale delle armi per motivi attinenti all'esercizio del diritto alle libert à di pensiero, di coscienza e di religione (art. 1, L. 230/1998), si rifiutano di adempiere il servizio di leva.
La L. 230/1998 ha attribuito alla () natura di vero a proprio diritto soggettivo, consentendo al cittadino di adempiere al dovere di difesa della patria, di cui all'art. 52 Cost., attraverso il servizio civile sostitutivo (introdotto dalla L. 772/1972); su queste basi il legislatore ha proceduto all'eliminazione del servizio militare non armato e all'equiparazione del servizio civile al servizio militare (ampliando, inoltre, i motivi che legittimano la richiesta di (), attribuendo la giurisdizione in materia al giudice ordinario e procedendo alla razionalizzazione delle sanzioni penali e disciplinari).
Tutta la normativa relativa alla (), in riferimento alla leva militare, deve intendersi oramai superata dall'introduzione, ad opera della L. 331/2000, del servizio militare professionale e della conseguente sospensione del servizio di leva obbligatorio dal 1 gennaio 2005.
La L. 130/2007 ha introdotto la possibilit à di rinunciare allo status di obiettore di coscienza.
Possono presentare dichiarazione di rinuncia allo status soltanto coloro per i quali siano decorsi cinque anni dal collocamento in congedo illimitato (art. 15, co. 7 ter).
() in materia di interruzione di gravidanza
L'(), che deve essere manifestata attraverso una dichiarazione preventiva resa al direttore dell'azienda sanitaria locale o al direttore sanitario (nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate) esonera dal compimento delle procedure e delle attivit à specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.