Forze armate
Forze armate (d. cost.)
Organizzazione di uomini e mezzi destinati alla difesa militare dello Stato, inquadrati gerarchicamente e sottoposti al comando, almeno formale, del Capo dello Stato (art. 87 Cost.).
Nel nostro ordinamento vige il principio dell'apoliticit à delle () in quanto è preclusa ai vertici del potere militare la partecipazione a qualsiasi forma di scelta politica e, ai militari di carriera, la partecipazione attiva alla vita dei partiti politici.
Le () hanno, rispetto al potere civile, un ruolo subalterno in quanto si pongono a disposizione degli organi politici (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) per la difesa della patria ed, all'uopo, i Capi di stato maggiore delle singole Armi fanno parte del Consiglio supremo di difesa.
La funzione essenziale delle () è quella di provvedere alla difesa esterna del Paese [Difesa (della Patria)], con la conseguenza che una utilizzazione delle stesse con finalit à offensive sarebbe illegittima.
L'art. 52, co. 3 Cost. afferma che l'ordinamento delle () si informa allo spirito democratico; al militare, dunque, spettano tutti i diritti inviolabili riconosciuti agli altri cittadini, pur nel vigore della disciplina militare e delle inevitabili limitazioni che comporta.
In attuazione del principio di eguaglianza e di pari opportunit à, la L. 380/1999 ha istituito il servizio militare volontario femminile, consentendo alle cittadine italiane di partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli delle () e del corpo della Guardia di finanza.
La L. 331/2000 ha disposto l'istituzione del servizio militare professionale [Servizio (militare)] e la sospensione della leva obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2005.
A seguito di tale riforma, la L. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale (che ha preso quindi il posto del servizio civile sostitutivo).
I membri delle () sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.