Cassetta di sicurezza
Cassetta di sicurezza (d. banc.)
Il diritto di apertura è subordinato all'esibizione di una speciale tessera ed all'apposizione della firma dell'utente in un apposito registro (al fine di accertare documentalmente giorno ed ora di apertura).
Anche in questo servizio la banca è tenuta alla particolare diligenza professionale; essa risponde per la idoneit à e la custodia dei locali e per l'integrit à della (), salvo il caso fortuito.
In caso di morte dell'intestatario, la banca, che ne abbia ricevuto comunicazione, non pu ò prestarsi all'apertura della (), se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto, o secondo le modalit à stabilite dall'autorit à giudiziaria (art. 1840 c.c.).