Sciopero
Sciopero (d. lav.)
In particolare, nella sua forma tipica, esso consiste nell'astensione totale e concertata dal lavoro da parte di pi ù lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
Trattasi di un diritto di libert à, individuale quanto alla titolarit à, collettivo quanto al suo esercizio.
L'effettuazione di uno (), stante la garanzia costituzionale, costituisce un fatto giuridicamente lecito e non una ipotesi di inadempimento contrattuale, per cui non pu ò comportare l'insorgenza di alcuna responsabilit à nei rapporti tra le parti.
Unico effetto dell'esercizio del diritto di () sar à la sola sospensione bilaterale delle due prestazioni fondamentali del rapporto di lavoro e cio è della prestazione del lavoro da parte dei dipendenti e della corresponsione della retribuzione da parte dei datori di lavoro. Al di fuori delle anzidette conseguenze, durante l'esercizio del diritto di (), il rapporto di lavoro resta in vigore ed operante ad ogni altro possibile fine: ad es. per le prestazioni degli enti previdenziali che vengono regolarmente erogate al lavoratore anche durante il periodo di astensione dal lavoro.
I principi di cui sopra hanno trovato conferma nella stessa legislazione dapprima con la L. 15-7-1966, n. 604 che, all'art. 4, ha dichiarato nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attivit à sindacale (ivi compreso lo ()) e, successivamente, con lo Statuto dei lavoratori che, agli artt. 15, 16 e 28 vieta e punisce ogni comportamento del datore di lavoro inteso a impedire o limitare l'esercizio del diritto di ().
() nei servizi pubblici essenziali
Alcune norme sono volte a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in occasione di scioperi proclamati dai lavoratori ad essi addetti. Tali leggi si prefiggono lo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di () con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libert à ed alla sicurezza, alla libert à di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libert à di comunicazione (art. 1 L. 146/90).
Con la L. 83/2000 la disciplina originaria della L. 146/90 è stata significativamente modificata e integrata, ed in particolare è stato ampliato il campo di applicazione della normativa che, originariamente circoscritto ai soli lavoratori subordinati occupati in servizi essenziali, ora si estende anche a lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori (art. 2bis) in caso di astensioni collettive a fini di protesta o di rivendicazione di categoria che incidano sulla funzionalit à dei servizi pubblici (ad esempio astensioni di avvocati, farmacisti, medici etc.).
Nei servizi essenziali l'esercizio del diritto di sciopero è consentito osservando le seguenti condizioni:
adozione delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalit à che la legge stessa si prefigge;
preavviso minimo non inferiore a dieci giorni, comunicato in forma scritta con indicazione della durata e delle modalit à dello sciopero, nonch é delle sue motivazioni;
comunicazione alle utenze, da parte delle amministrazioni o aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi (la tempestiva diffusione di tali comunicazioni deve essere assicurata dai giornali quotidiani e dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private);
esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, di procedure di raffreddamento e di conciliazione, vincolanti e obbligatorie per le parti (datore di lavoro e sindacati);
divieto del cd. effetto annuncio (o anche sciopero virtuale) in quanto la legge stabilisce che la revoca spontanea dello sciopero proclamato dopo che ne sia stata data informazione all'utenza costituisce forma sleale di azione sindacale .