Impresa
Impresa (d. comm.)
L'() pu ò definirsi come l'attivit à economica organizzata, esercitata professionalmente dall'imprenditore, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
Tale nozione si desume implicitamente dall'art. 2082 c.c. che delinea la figura dell'imprenditore: manca, infatti, nel codice civile una definizione autonoma di ().
Carattere, quindi, dell'attivit à imprenditoriale è la economicit à (l'attivit à imprenditoriale è volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi al fine di creare nuova ricchezza); l'organizzazione (nel senso che tale attivit à deve essere espletata in una struttura composita costituita da persone e beni); la professionalit à (quale esercizio continuo e non occasionale della attivit à economica); lo scopo di lucro (variamente inteso come scopo egoistico o attivit à astrattamente lucrativa).
L'art. 2188 c.c. ha previsto l'istituzione del registro delle imprese (anche se la legge di disciplina è stata emanata soltanto nel 1993: L. 580/93) per sottoporre le () ad un regime di pubblicit à.
() agraria
[Imprenditore].
() familiare
Nell'ambito di tale (), il legislatore ha realizzato la par condicio dei familiari relativamente alla partecipazione agli utili in proporzione alla qualit à e quantit à del lavoro prestato, equiparando, altres ì, espressamente il lavoro della donna a quello dell'uomo.
In particolare, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivit à di lavoro nella famiglia o nell'() familiare:
ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
partecipa agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonch é agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.
La gestione ordinaria della () spetta al titolare: egli provvede in piena autonomia e non è previsto alcun obbligo di consultazione o comunicazione ai familiari che con esso collaborano.
Spettano, invece, alla maggioranza dei componenti dell'() le decisioni concernenti:
l'impiego degli utili e degli incrementi;
la gestione straordinaria;
gli indirizzi produttivi;
la cessazione dell'impresa.
() di investimento
() sociale
Organizzazioni private introdotte dalla L. 118/2005 e disciplinate organicamente dal D.Lgs. 155/2006, comprendenti anche gli enti di cui al Libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivit à economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilit à sociale, dirette a realizzare finalit à di interesse generale.
Si tratta sostanzialmente di organizzazioni o enti di volontariato operanti nel sociale ovvero nel cosiddetto terzo settore, a cui il legislatore conferisce, con tale intervento normativo, natura imprenditoriale in presenza di determinati presupposti.
L'utilit à sociale deve sostanziarsi nello scambio e/o produzione di beni e servizi nei seguenti settori:
assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
educazione, istruzione e formazione;
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con esclusione delle attivit à, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
valorizzazione del patrimonio culturale;
turismo sociale;
formazione universitaria e post-universitaria;
ricerca ed erogazione di servizi culturali;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
servizi strumentali alle (), resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'().
Costituiscono () anche quelle che indipendentemente dal settore in cui operano siano volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o disabili.