Incidente probatorio
Incidente probatorio (d. proc. pen.)
Esso trova la sua ratio nell'esigenza di assicurare quelle fonti di prova che per determinati motivi, indicati tassativamente dall'art. 392 c.p.p., rischiano di non pervenire in dibattimento. In particolare, ai sensi dell'art. 392 c.p.p., il P.M. e l'indagato (nonch é l'imputato in sede di udienza preliminare) possono chiedere al giudice che si proceda ad incidente probatorio, nei seguenti tassativi casi:
a) per l'assunzione di una testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potr à essere esaminata nel dibattimento per infermit à o altro grave impedimento. Per grave impedimento deve intendersi una situazione non riconducibile ad una patologia fisica, ad es. trasferimento all'estero per motivi di lavoro, che abbia i caratteri di irreparabilit à permanente ;
b) per l'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilit à affinch é non deponga o deponga il falso;
c) per l'esame dell'indagato (imputato, se in udienza preliminare) su fatti concernenti la responsabilit à di altri;
d) per l'esame di una persona imputata in un processo connesso o collegato;
e) per procedere al confronto tra persone che, in altro incidente probatorio o al P.M. abbiano reso dichiarazioni discordanti, ricorrendo per ò le condizioni di cui alle lett. a) e b);
f) per espletare una perizia o un esperimento giudiziale se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) per procedere ad una ricognizione allorch é ragioni di urgenza non consentono il rinvio dell'atto al dibattimento;
h) per l'assunzione di una testimonianza di persona minore degli anni sedici, quando si procede per reati di riduzione o mantenimento in schiavit ù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale o prostituzione e pornografia minorile. Il giudice, in questo caso, pu ò disporre che il minore sia ascoltato in luogo diverso dal Tribunale ovvero presso la sua abitazione, avvalendosi anche di strutture specializzate di assistenza;
i) per l'espletamento di una perizia che, se svolta in dibattimento, determinerebbe la sua sospensione per oltre 60 giorni.
L'() è inserito nella fase delle indagini preliminari. Pu ò essere promosso dalla persona sottoposta alle indagini e dal P.M., che per ò pu ò essere stimolato dalla persona offesa dal reato o dall'indagato. L'() pu ò anche essere espletato nel corso dell'udienza preliminare (C. Cost. n. 77/94).
Alla assunzione della prova presiede il giudice per le indagini preliminari.
L'udienza del G.I.P. si svolge in camera di consiglio e quindi senza pubblico, ma essa segue le forme dibattimentali per quanto concerne l'esame diretto e incrociato delle persone sottoposte ad esame, cui il P.M. e il difensore dell'investigato possono rivolgere direttamente domande. Una volta assunte, le prove sono utilizzabili in dibattimento, ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.