Incidente probatorio

Incidente probatorio (d. proc. pen.)
È un meccanismo di anticipazione della fase di formazione della prova che, in linea di principio, nel nuovo codice di procedura penale è esperibile nel corso delle indagini preliminari o in sede di udienza preliminare.
Esso trova la sua ratio nell'esigenza di assicurare quelle fonti di prova che per determinati motivi, indicati tassativamente dall'art. 392 c.p.p., rischiano di non pervenire in dibattimento. In particolare, ai sensi dell'art. 392 c.p.p., il P.M. e l'indagato (nonché l'imputato in sede di udienza preliminare) possono chiedere al giudice che si proceda ad incidente probatorio, nei seguenti tassativi casi:
a) per l'assunzione di una testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento. Per grave impedimento deve intendersi una situazione non riconducibile ad una patologia fisica, ad es. trasferimento all'estero per motivi di lavoro, che abbia i caratteri di irreparabilità permanente;
b) per l'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) per l'esame dell'indagato (imputato, se in udienza preliminare) su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) per l'esame di una persona imputata in un processo connesso o collegato;
e)  per procedere al confronto tra persone che, in altro incidente probatorio o al P.M. abbiano reso dichiarazioni discordanti, ricorrendo però le condizioni di cui alle lett. a) e b);
f)  per espletare una perizia o un esperimento giudiziale se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) per procedere ad una ricognizione allorché ragioni di urgenza non consentono il rinvio dell'atto al dibattimento;
h) per l'assunzione di una testimonianza di persona minore degli anni sedici, quando si procede per reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale o prostituzione e pornografia minorile. Il giudice, in questo caso, può disporre che il minore sia ascoltato in luogo diverso dal Tribunale ovvero presso la sua abitazione, avvalendosi anche di strutture specializzate di assistenza;
i)  per l'espletamento di una perizia che, se svolta in dibattimento, determinerebbe la sua sospensione per oltre 60 giorni.
L'(—) è inserito nella fase delle indagini preliminari. Può essere promosso dalla persona sottoposta alle indagini e dal P.M., che però può essere stimolato dalla persona offesa dal reato o dall'indagato. L'(—) può anche essere espletato nel corso dell'udienza preliminare (C. Cost. n. 77/94).
Alla assunzione della prova presiede il giudice per le indagini preliminari.
L'udienza del G.I.P. si svolge in camera di consiglio e quindi senza pubblico, ma essa segue le forme dibattimentali per quanto concerne l'esame diretto e incrociato delle persone sottoposte ad esame, cui il P.M. e il difensore dell'investigato possono rivolgere direttamente domande. Una volta assunte, le prove sono utilizzabili in dibattimento, ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.