Richiesta

Richiesta
() di procedimento (d. proc. pen.)
La (—) è una condizione di procedibilità e consiste in una manifestazione di volontà punitiva, che una volta proposta è irrevocabile (art. 128 c.p.).
La necessità della (—) scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.
Occorre la (—) del Ministro della giustizia per i delitti in danno del Presidente della Repubblica (essa sostituisce la querela), per taluni delitti politici o crimini commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.
A seconda dei delitti è talvolta necessaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, anche la presenza dell'imputato nel territorio dello Stato ed in più la querela dell'offeso, se il reato è punibile a querela di parte.
A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la (—) deriva da una pubblica autorità; questa deve presentarla, sempre in forma scritta, direttamente al P.M. e non anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
() di rinvio a giudizio (d. proc. pen.)
Atto di competenza del Pubblico Ministero, con il quale si sollecita il giudice dell'udienza preliminare all'emanazione del decreto che dispone il giudizio.
La (—) deve contenere le generalità dell'imputato e della persona offesa dal reato, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato e delle fonti di prova, la data e la sottoscrizione; essa, inoltre, va depositata presso la cancelleria del G.I.P.
Al fine di garantire maggiormente il diritto di difesa, è prevista la nullità della (—) se non è preceduta dalla notifica dell'avviso del termine delle indagini preliminari (art. 415bis c.p.p.) nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, co. 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta a interrogatorio.