ImmunitÃ
Immunit à (d. pen; d. cost.)
Sono particolari prerogative riconosciute a determinate persone (o classi di persone) che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza. Si sostanziano nell'esentare questi soggetti da ogni conseguenza penale per le attivit à da essi svolte.
Fra le () di diritto interno bisogna segnalare quelle:
del Presidente della Repubblica, che si concreta nella irresponsabilit à per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Per i reati comuni, invece, sarebbe esclusa solo la procedibilit à in costanza di carica;
dei parlamentari;
dei consiglieri regionali, prevista dall'art. 122 Cost., limitata alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni;
dei giudici costituzionali, che non possono essere assoggettati a procedimento penale senza l'autorizzazione concessa dalla Corte Costituzionale; non possono essere perseguiti per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni n é per le opinioni espresse; godono delle () accordate ai parlamentari dall'art. 68 Cost.
Le () di diritto internazionale riguardano invece: i Capi di Stato estero e i reggenti, il Sommo Pontefice, i Ministri degli affari esteri e i membri stranieri dei tribunali arbitrali, i consoli, i viceconsoli e gli agenti consolari, i diplomatici stranieri, i reparti di truppe straniere, i membri del Parlamento europeo.
() diplomatiche (d. internaz.)
Insieme di restrizioni all'esercizio delle prerogative statali, imposte dal diritto internazionale per permettere agli agenti diplomatici di esercitare liberamente le loro funzioni nello Stato che li ospita.
Le () sono le seguenti:
inviolabilit à personale: l'agente diplomatico non pu ò essere n é arrestato n é detenuto dallo Stato ospitante. Quest'ultimo deve proteggerlo, con misure preventive e repressive, da qualunque attacco alla sua persona o ai suoi beni;
inviolabilit à domiciliare: sia la sede della missione diplomatica che l'abitazione privata dell'agente diplomatico non possono essere violate. Queste residenze restano comunque territorio dello Stato accreditante anche se non pu ò esercitarvi, senza il consenso dell'agente diplomatico, alcun atto di coercizione;
() dalla giurisdizione: l'agente diplomatico non pu ò essere tradotto davanti ad un Tribunale, sia civile che penale. Tuttavia, mentre l'immunit à dalla giurisdizione penale è assoluta, quella civile conosce delle deroghe che riguardano tra l'altro le azioni reali e possessorie relative ad immobili situati sul territorio dello Stato, e le azioni relative ad una eventuale attivit à commerciale esercitata dal diplomatico;
() fiscale: questa si applica soltanto alle imposte dirette personali.
() parlamentari (d. cost.)
Si tratta di immunit à penali riconosciute ai membri di assemblee legislative al fine di garantire il normale svolgimento della funzione parlamentare e l'indipendenza delle stesse assemblee.
In base all'art. 68, co.2 Cost., i parlamentari:
non possono essere sottoposti a perquisizione personale e domiciliare n é essere arrestati o altrimenti privati della libert à personale o mantenuti in detenzione senza autorizzazione della Camera di appartenenza [Autorizzazione (a procedere)], salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero perch é colto nell'atto di commettere un reato per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
non possono essere soggetti a intercettazione di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza.
La L. Cost. 3/1993 ha abrogato l'istituto dell'autorizzazione della Camera di appartenenza a procedere penalmente contro i parlamentari.
Trattandosi di prerogative, e non di privilegi personali, le () sono irrinunciabili.
L'istituto delle () costituisce una garanzia affinch é il parlamentare possa svolgere il suo mandato in piena indipendenza e senza subire attacchi strumentali da parte dell'autorit à giudiziaria. Tuttavia, al pari dell'insindacabilit à, tale garanzia non pu ò degenerare in un privilegio personale, tale da porre la sua attivit à (anche quella non strettamente collegata all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare) al riparo da qualunque indagine della magistratura.