Sindaco
Sindaco (d. amm.)
Il () è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto; è membro del Consiglio comunale e nomina e revoca i componenti della Giunta comunale.
L'elezione avviene contestualmente a quella del Consiglio con una formula diversificata a seconda della classe di appartenenza del Comune considerato.
Cos ì si applica la formula maggioritaria nei Comuni con meno di 15.000 abitanti; e la formula proporzionale corretta nei Comuni con pi ù di 15.000 abitanti.
Il () dura in carica cinque anni (art. 51 T.U.) e pu ò essere rinnovato alla carica alle successive elezioni; tuttavia chi è stato () per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile.
Il co. 3 dell'art. 51 T.U. consente per ò un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Al (), in qualit à di capo dell'amministrazione comunale (art. 50, D.Lgs. 267/2000), spetta:
la rappresentanza dell'ente;
convocare e presiedere la Giunta nonch é il Consiglio quando non è previsto un Presidente;
sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno a enti, aziende ed istituzioni;
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, oltre ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalit à ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 T.U. nonch é dallo statuto e dai regolamenti comunali;
esercitare ulteriori funzioni ad essi attribuite da norme di legge e di regolamento, nonch é dallo statuto ferme restando quelle che l'art. 107 T.U. ritiene di pertinenza dirigenziale; esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorit à locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Al (), inoltre, sono conferite ulteriori attribuzioni quali:
comminare le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali;
dirigere e coordinare i servizi di protezione civile.
adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ovvero assumere le misure necessarie preliminari all'intervento dello Stato o delle Regioni quando l'emergenza interessi il territorio di pi ù Comuni;
coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonch é, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Per le funzioni del () in qualit à di ufficiale di Governo.