Sindaco

Sindaco (d. amm.)
È un organo individuale (costituito da una sola persona fisica) del Comune nel quale si realizza una unione reale di uffici: infatti il (—) è contemporaneamente capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo.
Il (—) è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto; è membro del Consiglio comunale e nomina e revoca i componenti della Giunta comunale.
L'elezione avviene contestualmente a quella del Consiglio con una formula diversificata a seconda della classe di appartenenza del Comune considerato.
Così si applica la formula maggioritaria nei Comuni con meno di 15.000 abitanti; e la formula proporzionale corretta nei Comuni con più di 15.000 abitanti.
Il (—) dura in carica cinque anni (art. 51 T.U.) e può essere rinnovato alla carica alle successive elezioni; tuttavia chi è stato (—) per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile.
Il co. 3 dell'art. 51 T.U. consente però un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Al (—), in qualità di capo dell'amministrazione comunale (art. 50, D.Lgs. 267/2000), spetta:
— la rappresentanza dell'ente;
— convocare e presiedere la Giunta nonché il Consiglio quando non è previsto un Presidente;
— sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
— sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
— provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno a enti, aziende ed istituzioni;
— nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, oltre ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 T.U. nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;
— esercitare ulteriori funzioni ad essi attribuite da norme di legge e di regolamento, nonché dallo statuto ferme restando quelle che l'art. 107 T.U. ritiene di pertinenza dirigenziale; esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Al (—), inoltre, sono conferite ulteriori attribuzioni quali:
— comminare le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali;
— dirigere e coordinare i servizi di protezione civile.
— adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ovvero assumere le misure necessarie preliminari all'intervento dello Stato o delle Regioni quando l'emergenza interessi il territorio di più Comuni;
— coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Per le funzioni del (—) in qualità di ufficiale di Governo.