Autorizzazione

Autorizzazione (d. amm.)
L'(—) può esser definita come quel provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva (e normalmente ad istanza dell'interessato) provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica.
Le (—) possono essere:
— espresse, cioè rilasciate con provvedimento ad hoc, o tacite. Queste ultime ricorrono in materia di riunione pubblica. La riunione pubblica si considera autorizzata se l'autorità di pubblica sicurezza, nel tempo intercorrente fra la data di preavviso della riunione comunicata al Questore e il giorno della stessa, non abbia emesso provvedimento di diniego motivato;
— modali e non modali a seconda che il contenuto predisposto dalla legge sia suscettibile o meno di limitazione;
— personali e reali.
Figure analoghe all'(—) sono l'abilitazione, l'approvazione, gli atti di assenso, il nulla-osta e la registrazione.
La mancanza di (—) rende l'atto annullabile o nullo.
() a procedere (d. proc. pen.)
Costituisce una condizione di promovibilità dell'azione penale e di proseguibilità della stessa nel senso che, a seconda dei casi, l'(—) può intervenire per rimuovere l'ostacolo iniziale o quello sopravvenuto all'esercizio della pretesa punitiva.
L'(—) costituisce una dichiarazione di volontà di una pubblica autorità (politica o amministrativa) diretta a consentire l'esercizio del magistero punitivo in considerazione della natura del reato (cd. (—) oggettiva) o della qualità del soggetto (cd. (—) subiettiva, intuitu personae).
Così, per i reati contro la personalità dello Stato, per quelli di vilipendio alle Assemblee legislative, all'Ordine giudiziario e alle Forze armate o alla Corte Costituzionale occorre l'(—) (intuitus delicti).
Per i reati comuni commessi da soggetti particolari (es.: membri del Parlamento, giudici della Corte Costituzionale), l'(—) è variamente regolata.
L'art. 68 Cost. è stato riformulato dalla L. Cost. 3/93 che ha limitato la necessità dell'(—) ad alcuni specifici atti processuali (perquisizione, arresto, intercettazione, sequestro di corrispondenza).
Al di fuori di tali atti, non è più necessaria alcuna (—). Permangono, invece, le prerogative riconosciute ai giudici costituzionali dalla L. Cost. 1/48.
Attesa la natura dell'(—), questa, se concessa, non può essere revocata (art. 3435 c.p.p.). Nei casi di previsione intuitu personae, la necessità dell'(—) può insorgere dopo l'inizio dell'azione penale, allorché l'imputato solo successivamente ad essa acquisisce la particolare qualità personale. In tale ipotesi, il processo va subito sospeso [Sospensione (del processo)] e la sua sorte dipenderà dalla sopravvenienza o meno dell'(—).
L'(—) deve essere chiesta dal P.M. alla competente Autorità entro 30 giorni dalla notitia criminis. Nell'attesa della eventuale concessione dell'autorizzazione, non possono essere effettuati il fermo di Polizia Giudiziaria, l'emissione di misure cautelari, le perquisizioni, le ispezioni, le ricognizioni, le individuazioni, i confronti, le intercettazioni telefoniche.