Obbligo
Obbligo (d. civ.)
L'() è il dovere di tenere un comportamento funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto. Tale dovere è correlato ad un diritto soggettivo altrui, nell'ambito di un rapporto giuridico. Il comportamento in cui si sostanzia pu ò consistere in un dare (es.: pagare una somma di denaro), un fare (es.: eseguire un manufatto), un non fare (es.: astenersi dalla concorrenza) od un praestare (es.: () a contrarre).
() a contrarre
Si tratta di un () imposto a determinati soggetti di concludere un contratto.
Esso pu ò avere fonte legale o convenzionale.
Un () legale a contrarre è imposto ai monopolisti a favore di chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parit à di trattamento (art. 2597 c.c.).
Un () a contrarre di fonte convenzionale consegue alla stipulazione di un contratto preliminare, art. 1351 c.c.
In entrambi i casi, colui che ha diritto alla conclusione del contratto, ove l'altra parte non adempia, pu ò ottenere ex art. 2932 c.c. una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, semprech é ci ò sia possibile e non sia escluso dal titolo.
() degli alimenti (d. civ.)
[Alimenti].
() di dimora (d. pen.)
() di presentazione alla polizia giudiziaria (d. proc. pen.)
La misura non incide sullo stato di libert à, limitandosi a imporre all'imputato un adempimento periodico e lasciandone inalterata la libert à di locomozione e circolazione, sicch é il sottoposto non pu ò essere considerato in situazione assimilabile alla custodia cautelare, con cui invece si realizza concretamente una privazione della libert à. Ne deriva la non computabilit à in detrazione dalla pena definitiva.
() di sicurezza del lavoratore (d. lav.)
Obbligo di garantire l'integrit à fisica e morale del lavoratore, a tutela del diritto alla salute protetto costituzionalmente (art. 32 Cost.), derivante dalla prescrizione dell'art. 41 Cost. per cui l'iniziativa economica non pu ò svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert à, alla dignit à umana .
A fondamento dell'() vi è anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarit à del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit à fisica e la personalit à morale dei prestatori di lavoro .
L'importanza di questa norma, non derogabile, risiede nell'estrema elasticit à della previsione che ne fa una norma di chiusura del sistema di sicurezza volta a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente previste ed avente la funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realt à socio-economica .
Il datore di lavoro è quindi tenuto ad attuare tutte quelle misure che, anche se non espressamente previste da norme specifiche, sono necessarie a tutelare la salute e l'integrit à fisica dei lavoratori [Igiene e sicurezza del lavoro].
Il datore di lavoro è per ò responsabile solo nel caso di violazioni di obblighi comportamentali specificamente individuati dal legislatore, poich é, sebbene l'art. 2087 c.c. costituisca una norma ad ampio raggio, non è fonte di responsabilit à oggettiva per il datore di lavoro.
L'() è stato integrato dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e dall'art. 19 D.Lgs. 626/94, che ha attribuito agli stessi prestatori il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca di misure idonee a tutelare la salute e l'integrit à fisica [Rappresentante (per la sicurezza)].
La L. 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ha affidato compiti di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori innanzitutto alle A.S.L., con facolt à di costituire pres ìdi all'interno delle unit à produttive.