Divieto e obbligo di dimora

Divieto e obbligo di dimora
Rientrano tra le misure cautelari personali non custodiali, in quanto forme di privazione o limitazione della libertà di circolazione.
Il divieto di dimora consiste nella proibizione di dimorare in una determinata località e nella prescrizione di non accedervi, senza preventiva autorizzazione del giudice (art. 283, comma 1, c.p.p.). Al di fuori di tale ambito territoriale il soggetto gode di piena libertà di circolazione, in quanto tale misura intende solo allontanare l'interessato per evitare inquinamento delle prove o reiterazione del reato.
L'obbligo di dimora consiste, invece, nella prescrizione di non allontanarsi dal territorio di un Comune di dimora abituale o dall'ambito di una frazione dello stesso Comune (art. 283, comma 2, c.p.p.).
Entrambe le misure implicano una vigilanza dell'ufficio di polizia territorialmente competente. La misura cautelare in questione, pur provocando notevole restringimento alla libertà di circolazione, che rimane territorialmente delimitata, non equivale a privazione della stessa, sicché non è computabile in detrazione della pena definitiva poi da espiare.
Esse, infine, rappresentano anche delle misure di prevenzione, che possono essere aggiunte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei casi di particolare pericolosità e di ritenuta inidoneità delle altre misure di prevenzione. Rivive, in questo caso, il vecchio domicilio coatto o confino.