Alimenti

Alimenti [obbligo degli] (d. civ.)
È un'obbligazione che incombe sulle persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l'alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda della intensità del vincolo (art. 433 c.c.).
Tali soggetti devono all'alimentando, che si trovi in stato di bisogno per l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, assistenza materiale nella misura del bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato.
Il correlativo diritto agli alimenti è personale, inalienabile, intrasmissibile, e non può essere sottoposto a sequestro.
Una figura particolare di obbligo degli (—) è quella che si fonda su una precedente donazione: in tale obbligazione la legge ha voluto proteggere, più che il donante, i familiari di esso, addossando il relativo obbligo non ad essi, ma al beneficiario della donazione.
Da tale obbligazione è escluso:
— chi ha ricevuto una donazione a causa di matrimonio [Donazione];
— chi ha ricevuto una donazione rimuneratoria [Donazione].