Alimenti
Alimenti [obbligo degli] (d. civ.)
Tali soggetti devono all'alimentando, che si trovi in stato di bisogno per l'impossibilit à di provvedere al proprio mantenimento, assistenza materiale nella misura del bisogno dell'avente diritto e della capacit à economica dell'obbligato.
Il correlativo diritto agli alimenti è personale, inalienabile, intrasmissibile, e non pu ò essere sottoposto a sequestro.
Una figura particolare di obbligo degli () è quella che si fonda su una precedente donazione: in tale obbligazione la legge ha voluto proteggere, pi ù che il donante, i familiari di esso, addossando il relativo obbligo non ad essi, ma al beneficiario della donazione.
Da tale obbligazione è escluso:
chi ha ricevuto una donazione a causa di matrimonio [Donazione];
chi ha ricevuto una donazione rimuneratoria [Donazione].