Espulsione dello straniero

Espulsione dello straniero (d. pen.; d. amm.)
() nel codice penale
È una misura amministrativa di sicurezza non detentiva, prevista dall'art. 235 c.p.
L'(—) nella disciplina del codice trova la sua applicazione:
— nei casi previsti dalla legge (art. 235, comma 1, c.p.), tra i quali rientra l'ipotesi dell'art. 312 c.p., secondo cui è espulso lo straniero condannato a una pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 c.p.);
— nel caso del condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni, per qualsiasi delitto (art. 235, comma 1, c.p.).
L'art. 15 D.Lgs. 309/98 (Testo unico sull'immigrazione) prevede, a sua volta, l'espulsione come misura di sicurezza fuori dei casi previsti dal codice penale.
L'(—) è una misura ad applicazione obbligatoria, previo accertamento della pericolosità sociale del condannato.
() nel Testo Unico sugli stupefacenti
L'espulsione a norma dell' art. 86, D.P.R. 309/90 (Testo unico sugli stupefacenti) è una misura di sicurezza ed è applicabile allo straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti. L'ordine di espulsione dello straniero è emesso dal giudice previo accertamento della pericolosità sociale (Corte cost. 58/1995).
L'(—) è prevista come misura di prevenzione, e non di sicurezza, quando è disposta dal prefetto in caso di flagranza (art. 86, comma 3). In questo caso non occorre accertare la pericolosità sociale del soggetto.
Il decreto del prefetto è soggetto a ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale.
() nel Testo Unico sull'immigrazione
Il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002, c.d. legge Bossi-Fini) prevede l'espulsione come misura di sicurezza, come misura di polizia e come sanzione sostitutiva. In particolare:
— come misura di sicurezza, può essere disposta dal giudice nei confronti dello straniero condannato per un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (art. 15, D.Lgs. 286/1998);
— come misura di prevenzione, ha la forma del respingimento alla frontiera (art. 10 D.Lgs. 286/1998) e dell'espulsione amministrativa (art. 13). È disposta dal prefetto o, quando è motivata da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, dal ministro dell'interno. È eseguita dal questore o con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, oppure con accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 13);
— come sanzione sostitutiva, può essere ordinata dal giudice quando ritenga di sostituire la pena da infliggere con la misura dell'(—) (art. 16 D.Lgs. 286/1998). La pena può essere sostituita quando è contenuta nel limite di due anni. L'espulsione sostitutiva deve avere una durata non inferiore a cinque anni.