Casa di cura e di custodia [assegnazione ad una] (d. pen.)
È una misura di sicurezza personale detentiva (artt. 219-221 c.p.). È stabilita per i condannati per delitto non colposo ad una pena diminuita a causa dell'infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero da sordomutismo. Possono esservi sottoposti anche i soggetti condannati alla reclusione per i delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti i rei. L'ordine di ricovero è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. La Corte cost., con due pronunce, sentt. n. 249/1983, n. 1102/1988, ha stabilito che l'applicazione di tale misura è subordinata all'accertamento, al momento dell'esecuzione, della persistente pericolosità sociale del condannato.