Pericolosità sociale
Pericolosit à sociale (d. pen.)
Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un reato o un quasi-reato (artt. 49 e 115 c.p.), quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art. 203 c.p.).
La () è quindi un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilit à che egli commetta nuovi reati.
Per quanto riguarda il rapporto fra capacit à a delinquere e (), la prevalente dottrina ritiene che la capacit à a delinquere si concreti in un giudizio sulla possibilit à che l'individuo commetta in avvenire fatti delittuosi, mentre la () andrebbe intesa come una forma intensa di capacit à a delinquere, ossia come una rilevante attitudine di una persona a commettere un reato: la (), dunque, starebbe alla capacit à a delinquere come la probabilit à sta alla possibilit à.
La () si distingue dal reato, perch é mentre quest'ultimo costituisce un accadimento storicamente circoscritto, la () implica invece una situazione soggettiva durevole. Salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (i cd. quasi-reati), il reato costituisce comunque il necessario presupposto del giudizio di (). La () deve essere accertata dal gudice di volta in volta, avendo, la L. 663/86 soppresso le ipotesi di pericolosit à presunta.
Il giudizio sulla pericolosit à consta dell'accertamento delle qualit à indizianti, da cui si desume la probabile commissione di nuovi reati, e della c.d. prognosi criminale, quale giudizio sul futuro criminale del soggetto, fondato su tali qualit à.
Il codice disciplina quattro forme specifiche di (): la recidiva, l'abitualit à criminosa, la professionalit à nel reato, la tendenza a delinquere.
Il concetto di () riveste particolare importanza nella commisurazione della pena, influendo sulla misura e qualit à di essa ed è presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza.