Legittima

Legittima
() difesa (d. civ.)
Rientra fra le cause di giustificazione. L'art. 52 c.p., codificando il principio vim vi repellere licet, prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
La dottrina dominante ravvisa il fondamento della legittima difesa nella prevalenza accordata dallo Stato all'interesse ingiustamente aggredito, che fa venir meno il danno sociale che giustifica l'intervento punitivo dello Stato.
Ove vi sia un pericolo attuale per il proprio diritto, derivante da una aggressione ingiusta da parte di un terzo, il soggetto può reagire compiendo in danno dell'aggressore un'azione che normalmente costituisce reato, sempre che tale reazione sia assolutamente necessaria per salvare il diritto minacciato e sia proporzionata all'offesa (es.: il soggetto che uccide per difendersi da chi gli si sta scagliando contro armato di coltello e con evidente intenzione omicida).
Requisiti dell'aggressione sono: oggetto dell'offesa deve essere un diritto personale o patrimoniale; l'offesa deve essere ingiusta, cioè contraria al diritto; il pericolo minacciato deve essere attuale, cioè incombente (se la situazione non è interrotta, sfocia nella lesione del diritto) o perdurante (come nei reati permanenti, in cui la lesione si protrae nel tempo).
Requisiti della reazione sono: la necessità di difendersi; l'inevitabilità-altrimenti del pericolo; la proporzionalità tra difesa ed offesa.
Quanto alla necessità di difendersi, il soggetto deve trovarsi di fronte all'alternativa di reagire o di essere offeso: ne consegue che non si configura la scriminante quando il pericolo sia stato dall'agente intenzionalmente provocato.
Quanto all'inevitabilità del pericolo, si ritiene la scriminante non invocabile da parte di chi avrebbe potuto evitare l'offesa con la fuga (c.d. commodus discessus), salvo il caso in cui quest'ultima esponga beni suoi personali o di terzi a rischi maggiori di quelli incombenti su beni del soggetto contro il quale si reagisce.
La (—) può essere invocata per salvaguardare non solo un diritto proprio ma anche un diritto altrui (cd. soccorso difensivo).
() difesa e diritto all'autotutela nel privato domicilio (d. pen.)
Questa previsione è stata oggetto di riforma ad opera della L. 13 febbraio 2006, n. 59, in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio. In particolare, nei casi previsti dall'art. 614, co. 1e 2 sussiste il rapporto di proporzione di cui al co. 1 dell'art. 52 se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La previsione trova applicazione anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Alla luce di tale disposto, dunque, la sussistenza del rapporto di proporzione fra la reazione dell'aggredito (posta in essere mediante l'impiego di armi o altro mezzo egualmente idoneo) e l'offesa minacciata dal reo viene, eccezionalmente, presunta ex lege (dunque sottratta alla valutazione del giudice), nel caso in cui il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro.
() difesa individuale (d. int.)
In ambito internazionale, il diritto di (—) individuale, unico limite al divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, è riconosciuto dall'art. 51 della Carta O.N.U. come diritto naturale di autodifesa, nel caso che abbia luogo un attacco armato, contro uno Stato membro dell'O.N.U.
Il diritto di (—) individuale per essere lecito deve rivestire le seguenti caratteristiche:
— essere proporzionale all'afflizione;
— essere necessario, ossia rispondere ad un attacco reale (è vietata la legittima difesa preventiva);
— essere immediato, nel senso che deve sempre costituire una reazione.
L'art. 51 della Carta prevede anche un diritto di (—) in base al quale Stati terzi avrebbero la facoltà di intervenire in difesa di un altro Stato aggredito.
() suspicione (d. proc. pen.)
Deroga al principio del giudice naturale dettata dalla necessità di garantire il regolare svolgimento di quei processi dove la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo possono essere pregiudicate da gravi situazioni locali.
Sussistendo una causa di (—) è possibile chiedere la rimessione del processo.
Quota di () (d. civ.)
È la quota di cui non si può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. quota indisponibile o riserva) in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari ovvero anche riservatari, legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.
In tal modo il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:
— la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;
— la quota di (—) (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore di estranei perché spettante per legge ai legittimari.
L'intangibilità della quota di (—) va intesa sempre in senso quantitativo e non qualitativo: il legittimario, cioè, ha diritto ad un dato valore, non ad una data composizione della sua quota.
La legge ha posto deroghe all'intangibilità della quota di (—) con l'istituto della cautela sociniana (art. 550 c.c.) e del legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.) [Legato].
Quando la quota di (—) è intaccata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni oppure di disposizioni mortis causa, si ha lesione della (—). In tal caso per reintegrarla occorre esercitare l'azione di riduzione [Riduzione (Azione di)] volta a far porre parzialmente nel nulla gli atti che hanno prodotto la lesione stessa; preliminare a tale azione è la riunione fittizia, mentre presupposto indispensabile è la cd. imputazione ex se.
Allorché il testatore imponga pesi o condizioni sulla quota di un legittimario, questi sono nulli e si considerano come non apposti (art. 549 c.c.).